Residui di potatura: non sempre sono sottoprodotti
Nel rispondere al quesito di una Federazione in merito alla classificazione dei residui vegetali da attività di manutenzione del verde, il Ministero dell’ambiente ha richiamato la sua precedente nota 11 marzo 2011, protocollo n. 11338 e fornito una precisazione ulteriore.
Da un lato si conferma che, ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006, sfalci e potature possono essere esclusi dal regime dei rifiuti solo se tali residui vegetali sono prodotti da attività agricola, sono costituiti da materiale non pericoloso, vengono reimpiegati nello stesso ciclo produttivo o in altro ciclo produttivo agricolo o per produrre energia mediante metodi o processi non dannosi per salute e ambiente, e rispettando le norme di settore.
Dall’altro il Ministero precisa che se, come appare nel caso di specie, i residui vegetali da manutenzione del verde non sembrano potersi escludere dalla disciplina dei rifiuti, resta aperta la possibilità per l’operatore di dimostrare che tali residui sono “sottoprodotti” qualora rispettino le condizioni dell’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 che devono sussistere tutte insieme e vanno verificate di caso in caso.
Se non è possibile neanche l’inclusione tra i sottoprodotti, i residui in parola sono rifiuti urbani o speciali a seconda dell’attività di provenienza, ai sensi dell’articolo 184, commi 2 o 3, citato Dlgs 152/2006. (Fr.Pe.)
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