Terre e rocce, senza la prova delle condizioni del regime di favore, sono rifiuti
La massima
Rifiuti – Disciplina derogatoria – Terre e rocce da scavo – Articolo 184-bis Dlgs 152/2006 – Onere della prova gravante su imputato – Sussistenza
Affinché si applichi la disciplina speciale alle terre e rocce da scavo, l’onere della prova circa la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione deve essere assolto dall’imputato.
L’onere di allegare la sussistenza delle condizioni di un regime di favore incombe su chi lo invoca. Quindi, l’imputato deve fornire la prova che seppur la sua condotta integri una figura di reato, sussistono le condizioni per applicare la norma derogatoria in luogo di quella generale.
Nel caso in cui non sia data prova alcuna dei particolari adempimenti previsti dal “Codice ambientale” in materia di utilizzo delle terre e rocce si presume che laddove l’inversione dell’onere della prova non raggiunga il fine, le terre e le rocce vadano considerati rifiuti. (C.K.)
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