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Rifiuti inerti, la frantumazione non è “normale pratica industriale”

Sentenza 24 aprile 2015, n. 17126

La massima
Rifiuti da demolizione – Natura di rifiuto speciale – Frammentazione funzionale al riutilizzo – Normale pratica industriale – Non rientra – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza
La frantumazione dei rifiuti inerti finalizzata alla realizzazione di fondi stradali non rientra nella “normale pratica industriale”, condizione che deve sussistere congiuntamente alle altre previste dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 per poter qualificare un residuo come sottoprodotto (e non come rifiuto). La qualifica di sottoprodotto dei rifiuti inerti che necessitano, per poter esser riutilizzati, di previa frantumazione, è esclusa alla luce sia della vecchia definizione di sottoprodotto (articolo 183, comma 1, lettera p), in cui rientravano solo i residui che non necessitano di “trasformazioni preliminari” per poter esser riutilizzati, sia della definizione attualmente vigente (articolo 184-bis, in vigore dal 25 dicembre 2010), che estende il campo di applicazione della deroga a tutti i trattamenti rientranti nella “normale pratica industriale”. (S.F.)