La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Posto che le Aste Coreve sono aggiudicate a vetrerie che ottengono la proprietà del rifiuto dalla consegna al trasportatore dalla piattaforma fino all’ingresso all’impianto di trattamento, ci si pone il problema da parte dei trattatori se il soggetto che chiede di trattare il materiale e trasformarlo in Mps debba o meno essere iscritto alla categoria 8 Albo nazionale gestori ambientali in quanto soggetto diverso dal produttore/detentore del rifiuto e dal trasportatore.
Società di autodemolizione soggetta all’obbligo di smaltimento dei rifiuti pericolosi che possono essere tenuti in cantiere solo entro i limiti dei quantitativi descritti in autorizzazione.
La società che ritira il liquido antigelo lo ha collocato in un fusto e successivamente, nel formulario, nella sezione che descrive il peso a destino, ha conteggiato anche il peso del fusto contenente il liquido. Nel contratto sottoscritto a suo tempo tra le parti tale condotta non era specificata. Inoltre, la società che si occupa dello smaltimento, ha comunicato che agisce così perché insieme al liquido smaltisce anche il contenitore. È lecito questo operato?
Si chiede questo perché conteggiando oltre al liquido anche il fusto si creano forti disparità di peso e ciò comporta importanti conseguenze per le giacenze di magazzino.
Con l’entrata in vigore della Decisione 2014/955/Ce dal 1º giugno 2015 che modifica l’Elenco europeo dei rifiuti di cui alla Decisione 2000/432/Ce, si chiede come gestire i rifiuti che, a tale data, fossero già stati caricati sul registro di carico/scarico con un codice Cer la cui denominazione risulti variata.
Impianto autorizzato in regime agevolato (Dm 5 febbraio 1998) alla messa in riserva (R13) di plastica 150102 e carta 150101. Dopo l’arrivo del materiale in piattaforma, si procede a un adeguamento volumetrico tramite una pressa. Dopo questi materiali sono ceduti con il codice 19 ad altri impianti di recupero in R3. L’operazione è corretta?
Un trasportatore è affidatario di un Comune per il trasporto dei rifiuti (170904 e 200399) prodotti dai cimiteri. Il viaggio si compie dal luogo di produzione all’impianto di destinazione finale.
Ora il Comune vorrebbe autorizzare un deposito provvisorio presso un’unica area di stoccaggio dalla quale poi conferire (per un vantaggio pratico organizzativo ed economico) all’impianto finale di smaltimento con un unico viaggio (figlio dei piccoli viaggi). In conseguenza di tale ipotetico comportamento, i viaggi derivanti da questa “microraccolta” (luoghi di produzione verso area di stoccaggio) avverrebbero senza formulario di accompagnamento. Può dirsi sufficiente come giustificativo l’autorizzazione del comune per tutelare il trasportatore in tale passaggio?
La sede avrebbe, per questo stesso fatto, le attribuzioni di un’isola ecologica in mancanza di altre certificazioni che la qualifichino come tale?
Produttori di rifiuti pericolosi. Si chiede quale sia la modalità corretta da seguire per il produttore nel caso di “peso verificato a destino” diverso dal peso indicato nel registro cronologico di carico. Es. peso indicato dal produttore nel registro cronologico e sulla scheda movimentazione: 1000 kg. La scheda movimentazione Sistri viene poi completata dal destinatario con peso verificato a destino diverso (in più o in meno). Il produttore come deve procedere correttamente per l’operazione di scarico? In particolare, la quantità da indicare sullo scarico Sistri deve essere pari alla quantità indicata sul carico dal produttore (i 1000 kg dell’esempio) o i kg verificati a destino? E in questo caso rimane una differenza?
L’attribuzione delle varie classi di pericolo si effettua confrontando le indicazioni di pericolo H con i limiti previsti dal regolamento europeo 1357/2014. Ma in caso di rifiuto, come si risale alle indicazioni di pericolo relative? Ad esempio, in caso di acque, si identifica il set di parametri che si vanno ad analizzare in base al ciclo produttivo e a questi parametri si associano le indicazioni di pericolo H che poi si confrontano con i limiti? Questa associazione si fa consultando il Clp?