Mps, il regolamento (Ue) 1013/2006 prevale anche sulle cattive abitudini
Quesito numero 793
Con riferimento all’intervento di Paola Ficco (in questa Rivista n. 153 (7/2008) pagg. 28) “Carta da macero: definizione di rifiuto, Mps, tracciabilità ed esportazione”, si osserva che l’Mps è invenzione italiana (fatti salvi i recenti Regolamenti Ue sull’End of Waste) e quindi fuori d’Italia rimane rifiuto. Un problema nasce quando la piattaforma ha già trasformato il rifiuto in Mps e non è certo disposta a ritrasformarlo in rifiuto per poterlo spedire coerentemente all’articolo 28, Regolamento (Ce) 1013/2006. Né alcun altro attore della filiera (trasportatore, intermediario ecc.) ha titolo alcuno per riclassificarlo rifiuto se è già Mps. Ma così si crea il paradosso di spedire un rifiuto, compilando un all. VII che sarà registrato dal trasportatore sul proprio registro di carico/scarico, ma non dal produttore che non potrà scaricare (per la 2a volta!) un rifiuto che non risulta più essere in carico. E così abbiamo perso la tracciabilità del rifiuto e la necessaria integrazione tra registri e documenti di movimento (l’eventuale intermediario indicherà nel Mud un produttore che dal canto suo non indicherà la produzione di questo rifiuto nel proprio Mud, eccetera). In attesa dell’Eow europeo per la carta, come si risolve questo paradosso?
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