La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un’associazione di volontariato debitamente iscritta all’Albo gestori ambientali in categoria 1, può gestire un centro comunale di raccolta di rifiuti (Dm 8 aprile 2008) utilizzando personale volontario (quindi senza busta paga e contributi), se il Comune proprietario del Centro acconsente?
Nelle autorizzazioni provinciali ex articolo 208, Dlgs 152/2006 sono indicati, in riferimento alle operazioni di stoccaggio, i quantitativi massimi dei rifiuti riconducibili al singolo Cer sottoposti alle operazioni R13/D15 espressi in metri cubi e peso (tonnellate).
Anche considerando che le garanzie finanziarie a copertura di eventuali danni ambientali nell’ambito della conduzione dell’impianto autorizzato sono calcolate considerando i metri cubi autorizzati, si chiede se l’eventuale superamento dei limiti in peso autorizzati (ma non dei limiti volumetrici) costituisca o meno violazione.
Nel caso specifico, per un volume definito (cassone scarrabile) adibito allo stoccaggio (R13) di rifiuti di imballaggi misti (Cer 150106) è capitato di riscontrare un peso in uscita superiore a quello autorizzato. Questo in virtù dell’eterogenicità dei rifiuti in questione (raccolta multimateriale vetro e lattine).
Qual è il Cer più appropriato da assegnare ai materassi in disuso e/o usurati? Quale, invece, il Cer più appropriato per sedie, tappeti, divani, eccetera?
In caso di formulario erroneamente compilato e da annullare prima della partenza in quale modo e con quale dicitura è più corretto effettuare l’annullamento?
Con riferimento alla possibilità che cittadini privati conferiscano rifiuti da loro prodotti presso impianti autorizzati, in regime ordinario ex articolo 208 o in regime semplificato ex articoli 214216 Dlgs 152/2006 (quesiti da “Rifiuti Bollettino di informazione normativa” n. 20302/13 e n. 20504/13), si chiede se tale possibilità continui a sussistere anche in presenza di soggetto aggiudicatario della pubblica gara indetta a livello comunale per la gestione dell’attività di recupero e smaltimento rifiuti urbani ed assimilati.
Con riferimento all’intervento di Paola Ficco (in questa Rivista n. 153 (7/2008) pagg. 28) “Carta da macero: definizione di rifiuto, Mps, tracciabilità ed esportazione”, si osserva che l’Mps è invenzione italiana (fatti salvi i recenti Regolamenti Ue sull’End of Waste) e quindi fuori d’Italia rimane rifiuto. Un problema nasce quando la piattaforma ha già trasformato il rifiuto in Mps e non è certo disposta a ritrasformarlo in rifiuto per poterlo spedire coerentemente all’articolo 28, Regolamento (Ce) 1013/2006. Né alcun altro attore della filiera (trasportatore, intermediario ecc.) ha titolo alcuno per riclassificarlo rifiuto se è già Mps. Ma così si crea il paradosso di spedire un rifiuto, compilando un all. VII che sarà registrato dal trasportatore sul proprio registro di carico/scarico, ma non dal produttore che non potrà scaricare (per la 2a volta!) un rifiuto che non risulta più essere in carico. E così abbiamo perso la tracciabilità del rifiuto e la necessaria integrazione tra registri e documenti di movimento (l’eventuale intermediario indicherà nel Mud un produttore che dal canto suo non indicherà la produzione di questo rifiuto nel proprio Mud, eccetera). In attesa dell’Eow europeo per la carta, come si risolve questo paradosso?
Può un impianto in recupero agevolato effettuare l’attività di recupero diretto negli impianti metallurgici [R4] di cui ai punti 3.1.3 e 3.2.3 per i rifiuti di cui ai punti 3.1 e 3.2, Dm 5 febbraio 1998, tramite forni di fusione?
È possibile (e soprattutto corretto) effettuare più registrazioni di scarico (con relativi formulari) che abbiano come riferimento un’unica operazione di carico? Ad esempio, se in una giornata vengono effettuati più scarichi dello stesso rifiuto (ad esempio rifiuti di una demolizione portati in discarica con più trasporti), è possibile fare una registrazione unica sommando tutti i carichi e poi fare le singole operazioni di scarico?
Oppure in caso di più scarichi in una sola giornata di rifiuti liquidi tramite autospurgo?
Siamo un’azienda che in convenzione svolge il servizio di raccolta dei rifiuti urbani all’interno di comuni soci e nei quali gestisce anche alcuni centri di raccolta autorizzati in base al Dm 8 aprile 2008.
Quando con i propri mezzi si effettua il ritiro di un rifiuto all’interno di un centro di raccolta (pericoloso o non pericoloso) è sufficiente registrare il movimento sul registro della raccolta e trasporto o dobbiamo effettuare anche la registrazione sul registro del centro di raccolta?
Alla luce del comma 2, articolo 4, Dpr 254/2003, in cui i rifiuti sanitari prodotti durante l’attività domiciliare sono considerati prodotti nelle strutture sanitarie e il “conferimento” del rifiuto alle strutture medesime è effettuato sotto la responsabilità dell’operatore che ha eseguito la prestazione domiciliare (auto aziendale, senza formulario) come deve essere interpretato dal punto di vista del “conferimento” (operatore? ditta autorizzata?) e delle eventuali scritture (registro c/s, formulario) il successivo comma 3, dato che anche i rifiuti degli ambulatori decentrati vengono considerati come prodotti presso le strutture di riferimento (nel nostro caso i Distretti Socio Sanitari)? E dal punto di vista legislativo come viene definito un ambulatorio decentrato?