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Frantoi: se il refluo non rispetta le regole della fertirrigazione è rifiuto liquido

Sentenza 12 aprile 2013, n. 16754

La massima
Rifiuti – Acque – Scarichi – Smaltimento incontrollato – Disciplina applicabile
Se le acque provenienti da un frantoio oleario sono oggetto di smaltimento, spandimento o abbandono incontrollati, sono sottoposte alla disciplina sui rifiuti di cui al Dlgs 152/2006 e non a quella prevista per l’impiego di tali reflui a fini agricoli.
Devono quindi essere condannati i titolari di un’azienda che scaricavano tali acque reflue di vegetazione senza il rispetto delle procedure previste dalla legge e quindi incorrendo nella commissione del reato di gestione illecita dei rifiuti previsto dall’articolo 256, Dlgs 152/2006.Nemmeno è applicabile quanto previsto dalla legge 574/1996 sulla fertirrigazione che si caratterizza per l’esistenza di un sistema stabile di raccolta delle acque tra luogo di produzione e terreno in cui sono riversate, e che le acque siano in quantità tali da poter essere facilmente assorbite dal terreno medesimo; nel caso in esame, invece, l’attività consisteva in un mero scarico di acque in quantità elevate, trasportate tramite cisterna (L.B.).