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Sottoprodotti animali: se il detentore se ne disfa sono rifiuti

Sentenza 9 febbraio 2012, n. 5032

La massima
Rifiuti speciali da macellazione – Smaltimento mediante immissione in acque superficiali – Dlgs 152/2006 e regolamento 1774/2002/Ce – Sottoprodotti – Non rientrano
L’esclusione dei sottoprodotti di origine animale dal campo di applicazione della Parte IV del Dlgs 152/2006 in materia di gestione dei rifiuti non opera in presenza di residui che vengono di fatto smaltiti.
L’impresa sorpresa a versare in un tombino i liquidi provenienti dalla macellazione, in assenza delle prescritte autorizzazioni deve essere quindi condannata ai sensi dell’articolo 256, Dlgs 152/2006. L’atto di disfarsi del residuo “esclude alla radice la condizione essenziale cui deve rispondere il sottoprodotto, che è quella del suo reimpiego o successiva utilizzazione”, facendo prevalere la definizione di “rifiuto” ex articolo 183, Dlgs 152/2006 su quella di “sottoprodotto” ex regolamento 1774/2002/Ce – ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce – (escluso dal campo di applicazione del “Codice ambientale” in base a quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso). (L.B.)