La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Leggendo l’attuale testo (viste le molteplici variazioni) dell’articolo 193 “Trasporto dei rifiuti” del Dlgs 152/2006, non trovo più nessuna “esenzione” alla compilazione del formulario per le utenze non domestiche che conferiscono i propri rifiuti presso i centri di raccolta, di cui all’articolo 183 comma 1, lettera mm).
Le utenze non domestiche, conferendo i propri rifiuti presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani disciplinati dal Dm 8 Aprile 2008 devono compilare la “scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta” (allegato 1a) e anche il formulario?
Si possono inviare a impianti di recupero autorizzati in procedura semplificata (R13-R4), iscritti al Registro provinciale ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006, nel rispetto del Dm 5 febbraio 1998, Allegato 1, Suballegato 1, punto 3.1 i rifiuti “scarti di metalli ferrosi” (ad esempio. barattoli e fili di ferro con minima presenza di impurità) Cer 191202, prodotti dalla separazione magnetica dei rifiuti metallici generati dal processo di triturazione prima della produzione di CDR –Combustibile derivato da rifiuti?
È corretto considerare sottoprodotti le rocce da scavo rivenienti dalla modellazione delle pareti di una cava necessarie per la costruzione di un impianto di smaltimento rifiuti (discarica), da sottoporre a successiva frantumazione e selezione di due classi granulometriche; ciò in ossequio di quanto disposto dall’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006?
I fanghi di dragaggio, derivanti dalle operazioni di pulizia dei “fondali marini dei porti e in mare aperto”, accertati analiticamente da un laboratorio come rifiuti speciali non pericolosi e classificati con il Cer 170506, possono essere avviati alle procedure di recupero semplificate ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 e secondo quale tipologia di recupero contemplata nel suddetto Dm? Se, invece, non possono essere avviati alle procedure di recupero semplificate, quali sono le procedure per un loro corretto smaltimento?
Il Dm 27 settembre 2010 dispone che nella sottocategoria “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” i rifiuti non pericolosi devono rispettare le condizioni di cui alla tabella 5a dell’articolo 6. È possibile chiedere deroghe specifiche (es. cloruri, solfati, eccetera), con valutazione di rischio? In tal caso, il percolato deve essere raccolto separatamente?
Ipotesi di richiedere l’autorizzazione per sottocategorie nell’area della discarica. Si può fare la richiesta di autorizzazione come segue?
a) Sottocategoria di rifiuti non pericolosi “Discariche per rifiuti in gran parte organici” con richiesta di deroga per il triplo del valore dei parametri tabella 5, articolo 6, Dm 27 settembre 2010 e Doc illimitato (con valutazione del rischio).
b) Sottocategoria di rifiuti non pericolosi “Discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile” con richiesta anche di autorizzazione all’ammissione di rifiuti pericolosi stabili non reattivi con deroghe specifiche (es. cloruri, solfati, eccetera) alla tabella 5a, dell’articolo 6, Dm 27 settembre 2010 (con valutazione del rischio).
Si chiede:
– alla luce del Dl 2/2012, in merito all’attribuzione della caratteristica di pericolo H14, avendo un fango di produzione farmaceutica (Cer 070512 – Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti), di provenienza da vari reparti di produzione, sarebbe opportuno fare dei test di biotossicità ed in assenza di questi, in via cautelativa, inviare il suddetto a discarica per rifiuti pericolosi oppure si può continuare a gestirlo con analisi che rilevino esclusivamente la non presenza di parametri di pericolosità ed inviarlo ad un dubbio impianto di trattamento per destino finale discarica per rifiuti non pericolosi?
– dato un rifiuto liquido gestito in cisternette, è possibile che l’impianto tratti il rifiuto liquido e restituisca (senza alcuna operazione di bonifica certificata) le cisternette vuote al produttore?
Miscelazione di rifiuti da microraccolta. Poiché è il produttore del rifiuto che deve classificare il rifiuto in base alle materie prime impiegate nel processo produttivo, prima dell’accettazione, la nostra procedura interna prevede l’acquisizione preventiva delle schede di omologa (e relative schede di sicurezza delle materie prime utilizzate), sottoscritte da parte del produttore. La somma di informazioni che se ne ricava ci consente di avere certezza di poter accorpare rifiuti con le stesse caratteristiche di pericolosità. Dopo l’accorpamento di più partite di rifiuti, si campiona la partita risultante e viene eseguita l’analisi chimica.
Come dobbiamo comportarci se il referto analitico cambia la classificazione del rifiuto iniziale, cioè non si ritrovano più le caratteristiche di pericolo iniziali o addirittura non si trova alcuna pericolosità in caso di rifiuto inizialmente classificato pericoloso dal produttore? Possiamo modificare le classi di pericolosità del rifiuto risultante? Cosa accade se non riscontriamo alcuna pericolosità? Possiamo riclassificare il rifiuto attribuendo un Cer non pericoloso?