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Export: l’intermediario deve sempre indicare chi è il produttore. Il segreto commerciale non rileva

Sentenza 29 marzo 2012, causa C-1/11

La massima
Ambiente – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Articolo 18, paragrafi 1 e 4 – Spedizioni di determinati rifiuti – Articolo 3, paragrafo 2 – Informazioni obbligatorie – Identità del produttore di rifiuti – Indicazione omessa da parte dell’intermediario di commercio – Tutela dei segreti commerciali
Il regolamento 1013/2006/Ce non permette a un intermediario commerciale di non divulgare l’identità del produttore dei rifiuti al destinatario della spedizione.
Ciò in quanto l’articolo 18 del regolamento Ue sulle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti è chiaro nell’affermare che il destinatario del trasferimento possa ottenere tutte le informazioni contenute nel documento di spedizione di cui all’allegato VII, e possa arrivare così a conoscere l’identità del produttore dei rifiuti.
I vincoli di riservatezza “eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale” ai quali fa riferimento il comma 4 dello stesso articolo 18, non possono quindi essere opposti nella comunicazione tra le imprese che partecipano alla spedizione. Il problema di tutela del segreto commerciale sorge infatti solo successivamente alla predisposizione e comunicazione del documento in questione. (F.P.