La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
È necessario che il Comune si iscriva all’Albo gestori ambientali nella categoria per il trasporto dei propri rifiuti (produttori iniziali) ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006, per poter conferire presso impianti di smaltimento/recupero i rifiuti inerti (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre) provenienti da attività cimiteriale con utilizzo di automezzi comunali?
Dovendo movimentare (trasportare) rifiuti all’interno di due aree private comunicanti su cui insistono due aziende, una di produzione e l’altra che svolge attività di recupero rifiuti si vuole sapere se tale condizione risponde alle previsioni di cui all’articolo 193, comma 9 per il Fir e se il mezzo utilizzato deve essere autorizzato.
La ditta Rossi consegna in conto lavoro delle lastre di metallo alla ditta Bianchi. Il contratto prevede che gli sfridi di lavorazione della ditta Bianchi rimangano di proprietà della ditta Rossi (ma il produttore del rifiuto è la ditta Bianchi). In qualità di produttore del rifiuto, la ditta Bianchi spedisce, con formulario, il rottame a una fonderia; però la fattura alla fonderia viene emessa dalla ditta Rossi.
In questo caso la ditta Rossi è da considerare un intermediario senza detenzione da iscrivere alla categoria 8? A nostro avviso no, poiché la ditta Rossi non è un intermediario commerciante di rifiuti in quanto rivende lo sfrido di un materiale di sua proprietà (anche se lavorato da terzi). È necessario riportare nelle Annotazioni del formulario “Rifiuto prodotto dal conto lavoro merce della ditta Rossi”?
Un’impresa di pulizia e risanamento effettua il suo intervento presso clienti non produttori di rifiuti da attività produttive (banche, fiere, esposizioni, agenzie immobiliari), che quindi non sono dotati di registro e formulari; nel corso delle operazioni può capitare che si ritrovino occasionali rifiuti anche pericolosi (oli esausti, tubi neon, apparecchiature obsolete, detergenti, solventi), che devono essere gestiti con registro, formulario e Mud.
Tali rifiuti devono risultare prodotti dal proprietario dell’area sulla quale si effettua l’intervento di pulizia, che quindi si dovrà dotare di registro e compilare il Mud, mentre eventualmente l’impresa di pulizia effettua solo la raccolta ed il confezionamento, oppure l’impresa può gestire il rifiuto come prodotto da attività di manutenzione svolta fuori sito e organizzare trasporto e conferimento emettendo un proprio formulario nel quale si configura come produttore? È corretto poi nel Mud compilare il modulo RE indicando “attività di manutenzione”?
Per le sanzioni previste dal Dlgs 188/2008 si applica il pagamento in misura ridotta di cui alla legge 689/1981; in particolare, per le sanzioni di cui all’articolo 25, comma 1, può ravvisarsi un concorso di colpa tra produttore e distributore finale delle pile?
Un’azienda produce, mediante termostampaggio, componenti in polietilene acquistato da produttore terzo, destinati all’industria automobilistica e motociclistica: all’esito del processo produttivo, residuano scarti che sono conferiti ad uno smaltitore autorizzato.
Nel 2001 il Consorzio Polieco aveva escluso l’obbligatorietà dell’iscrizione dell’azienda in parola, facendo leva su un parere dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti che escludeva l’obbligo per le aziende del settore dello stampaggio di materie in polietilene destinate all’industria automotive.
Nel febbraio 2012, a seguito di visita ispettiva, il Consorzio Polieco ha intimato non solo l’iscrizione obbligatoria ma anche il pagamento dei contributi arretrati.
Si ritiene che la circostanza che non sia stato emanato, nel rispetto dell’iter procedimentale, il Dm che identifichi i “beni di lunga durata” di cui al comma 2, articolo 234, Dlgs 152/2006, non consente di ritenere obbligatoria l’iscrizione al Consorzio Polieco. È corretta tale impostazione?
Si chiede se un rifiuto identificato con Cer 170904 può essere conferito in R13 ad un impianto autorizzato in forma semplificata ai sensi del Dm 5 settembre 1998, punto 7.1.3 lettera a) con le sole analisi di classificazione rifiuto (che definiscono il materiale rifiuto speciale non pericoloso) oppure se deve essere conforme al test di cessione anche in entrata.
Si chiede se sia corretto non annotare nei registri di carico e scarico i rifiuti non pericolosi prodotti dagli imprenditori agricoli, interpretando in tal senso la vecchia edizione del Dlgs 152/2006 (pre-Sistri).
Si chiede analogamente quando (e se) partirà il Sistri, se gli imprenditori agricoli tenuti all’obbligo di iscrizione per i propri rifiuti pericolosi, siano obbligati ad annotare anche quelli non pericolosi nell’Area Registro cronologico in occasione del carico e sulle Schede di movimentazione in occasione dello scarico.
L’attuale articolo 188, comma 4, Dlgs 152/2006, prevede che se i rifiuti sono sottoposti ad operazioni preliminari o deposito preliminare, la responsabilità del produttore è esclusa se, oltre al formulario, questi abbia ricevuto anche il certificato di avvenuto smaltimento. Poiché questo certificato non è più previsto, nel caso delle operazioni di trattamento preliminare e nel caso di deposito preliminare/ messa in riserva (D15 – R13), la responsabilità del produttore è esclusa solo con la ricezione del formulario del primo impianto (quello dove i rifiuti sono sottoposti alle operazioni prima citate) oppure il produttore deve accertarsi anche dell’impianto di recupero/smaltimento finale? E in che modo può accertarsene? Facendosi semplicemente consegnare l’autorizzazione dell’impianto finale o anche altro documento che accerti il trasferimento dei rifiuti dal primo al secondo impianto?
Inoltre, come si concilia la previsione del nuovo articolo 188, comma 1, che prevede la responsabilità fino all’impianto finale di trattamento dei rifiuti, con il comma 2 dello stesso articolo, che prevede invece la responsabilità limitata alla rispettiva sfera di competenza (cioè di nuovo il primo impianto) per chi aderisce a Sistri?
Una società municipalizzata costituita in forma di Spa (le cui azioni sono interamente detenute dal Comune) che gestisce in regime di privativa il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, può svolgere contemporaneamente anche attività di raccolta e recupero di rifiuti speciali (pericolosi e non) in concorrenza con gli impianti privati?
Alla luce della vigente normativa in materia, si chiede se sia possibile, a causa della temporanea indisponibilità del centro di raccolta comunale, espletare le attività di seguito indicate presso il Comune che ha affidato alla scrivente Società il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani differenziati:
1) trasbordo di rifiuti su pubblica strada da un automezzo di piccola portata ad un automezzo di grossa portata (autocompattatore) che al termine del servizio di raccolta viene avviato agli impianti di recupero/smaltimento;
2) trasbordo di rifiuti su pubblica strada da un automezzo di piccola portata in un cassone scarrabile che al termine del servizio di raccolta viene avviato agli impianti di recupero/smaltimento.
I rifiuti che potrebbero essere interessati da tali attività sono: Cer 200301; 20001; 150106; 200108.
Si chiede
a) Quali possono essere considerati oli minerali persistenti ed idrocarburi di origine petrolifera persistenti?
b) Quali sono le fonti dove risulta chiaramente espresso il concetto di persistenza (o qualunque altra fonte a chiarimento)?
La sola triturazione (di legno e/o potatura) può essere ricompresa quale operazione di riduzione volumetrica ammessa in un centro di raccolta comunale (dato che non cambia la natura del rifiuto), oppure è necessariamente un’operazione da autorizzare ex articoli 214/216, Dlgs 152/2006?