Polietilene, non sempre è obbligatoria l’iscrizione al Polieco
Quesito numero 655
Un’azienda produce, mediante termostampaggio, componenti in polietilene acquistato da produttore terzo, destinati all’industria automobilistica e motociclistica: all’esito del processo produttivo, residuano scarti che sono conferiti ad uno smaltitore autorizzato.
Nel 2001 il Consorzio Polieco aveva escluso l’obbligatorietà dell’iscrizione dell’azienda in parola, facendo leva su un parere dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti che escludeva l’obbligo per le aziende del settore dello stampaggio di materie in polietilene destinate all’industria automotive.
Nel febbraio 2012, a seguito di visita ispettiva, il Consorzio Polieco ha intimato non solo l’iscrizione obbligatoria ma anche il pagamento dei contributi arretrati.
Si ritiene che la circostanza che non sia stato emanato, nel rispetto dell’iter procedimentale, il Dm che identifichi i “beni di lunga durata” di cui al comma 2, articolo 234, Dlgs 152/2006, non consente di ritenere obbligatoria l’iscrizione al Consorzio Polieco. È corretta tale impostazione?
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