Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

Responsabilità del produttore, il certificato di avvenuto smaltimento può essere richiesto per contratto

Argomenti trattati: Produttore

Quesito numero 658

L’attuale articolo 188, comma 4, Dlgs 152/2006, prevede che se i rifiuti sono sottoposti ad operazioni preliminari o deposito preliminare, la responsabilità del produttore è esclusa se, oltre al formulario, questi abbia ricevuto anche il certificato di avvenuto smaltimento. Poiché questo certificato non è più previsto, nel caso delle operazioni di trattamento preliminare e nel caso di deposito preliminare/ messa in riserva (D15 – R13), la responsabilità del produttore è esclusa solo con la ricezione del formulario del primo impianto (quello dove i rifiuti sono sottoposti alle operazioni prima citate) oppure il produttore deve accertarsi anche dell’impianto di recupero/smaltimento finale? E in che modo può accertarsene? Facendosi semplicemente consegnare l’autorizzazione dell’impianto finale o anche altro documento che accerti il trasferimento dei rifiuti dal primo al secondo impianto?
Inoltre, come si concilia la previsione del nuovo articolo 188, comma 1, che prevede la responsabilità fino all’impianto finale di trattamento dei rifiuti, con il comma 2 dello stesso articolo, che prevede invece la responsabilità limitata alla rispettiva sfera di competenza (cioè di nuovo il primo impianto) per chi aderisce a Sistri?

risponde Paola Ficco