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D13 – R12: verificare ed adeguare le autorizzazioni

Argomenti trattati: Autorizzazioni

Quesito numero 639

Impianto di stoccaggio autorizzato in procedura ordinaria all’esercizio delle operazioni di smaltimento D15 e D13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Risulta che fino all’entrata in vigore del Dlgs 205/2010 le operazioni di adeguamento volumetrico, tramite trituratore, di uno stesso Cer, sia pericoloso che non pericoloso, rientrassero nell’operazione D15, mentre dal 25 dicembre 2010, leggendo la nota 2 dell’allegato B del 152/2006 queste sembrerebbero rientrare nel D13. Pertanto, si chiede se l’adeguamento volumetrico, tramite triturazione, anche di Cer pericolosi, è soggetto ad autorizzazione, se deve essere annotato sul registro di carico e scarico e se il prodotto deve uscire con un codice 19 o mantenere il codice originario. Si è anche autorizzati al raggruppamento D13, tramite triturazione (miscelazione?) di rifiuti non pericolosi della stessa natura sebbene con Cer differenti e alla miscelazione D13 dei rifiuti speciali liquidi anche pericolosi. La miscelazione dei liquidi è possibile anche tra Cer differenti o è una miscelazione di uno stesso codice proveniente da più produttori?