La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una società italiana, avente sede legale in Italia, che effettua attività di commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione estero su estero ha l’obbligo di iscriversi nella Categoria 8 dell’Albo gestori ambientali?
Una ditta di trasporti con licenza al trasporto merci in conto terzi, è titolare di un impianto autorizzato dalla Provincia al recupero di rifiuti; da questo impianto decadono rifiuti che la ditta trasporta come produttore con autorizzazione Albo della categoria 4 presso il nostro impianto autorizzato.
Secondo noi tale trasporto non è possibile in quanto trattasi di trasporto in conto proprio; a livello sanzionatorio potremmo essere coinvolti ove un’Autorità di controllo contesti tale trasporto non consentito nel caso in cui avessimo già ritirato materiale?
Dove si mette il peso riscontrato a destino, se il peso è diverso da quello di partenza e il produttore ha barrato la casella di “peso da verificare a destino”?
L’unico spazio disponibile sembra essere nella casella “accettato per la seguente quantità” ma così facendo potrebbe sembrare che una parte è stata respinta.
Se un’azienda intende comunicare l’inizio di attività in procedura semplificata potrà porre in essere solo le operazioni di recupero previste dal Dm 5 febbraio 1998. Tale decreto non contempla tra le operazioni di recupero il codice R12 ma, per alcune tipologie di rifiuti, prevede le modalità di recupero quali cernita, selezione, triturazione eccetera. Si chiede se è possibile comunicare l’inizio di attività in procedura semplificata anche per il codice R12 che non è citato nel Dm 5 febbraio 1998, ma le cui modalità di trattamento, cernita, selezione, eccetera sono previste per alcune tipologie di rifiuti.
Vorremmo un chiarimento sulla sorte dei rifiuti urbani. Nel momento in cui, dopo essere stati raccolti tramite raccolta differenziata, essi vengono avviati ad impianti di recupero o smaltimento, vanno qualificati “rifiuti speciali” e gestiti come tali?
Tre impianti di stoccaggio autorizzati dalla Provincia che effettuano operazioni R13 e D15. Questi impianti sono stati regolarmente iscritti al Sistri nel febbraio 2010. Nel periodo maggio-agosto 2011 abbiamo operato con tutte le Usb in nostro possesso unitamente a registri e formulari, con riferimento alla procedura descritta all’articolo 19, Dm 52/2011 (articolo invariato dopo il Dm 219/2011).
In sede di prove però ci siamo resi conto, già dal click-day di fine novembre, che la procedura informatica Sistri differisce da quanto previsto dal Dm; infatti abbiamo riscontrato due diverse casistiche:
Centro di raccolta per RSU – attività R13-D15, il sistema dà la possibilità ancora di creare schede con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), ma non consente di stamparla e/o salvarla, quindi non siamo in grado di consegnare alcun documento al trasportatore.
Impianto di trattamento RSU – attività R13, non è più possibile creare schede movimentazione con trasportatore in cat. 1 (cioè non iscritto), quindi ogni volta che si apre una nuova scheda movimentazione viene richiesta la compilazione al trasportatore. In entrambi i casi non siamo in grado come azienda di ottemperare a quanto stabilito all’articolo 1, Dm 52/2011 (come modificato). Cosa dobbiamo fare?
In caso di “voci a specchio” ai fini della classificazione del rifiuto (come pericoloso o non pericoloso) è necessaria un’analisi che individui le concentrazioni limite delle sostanze pericolose presenti.
Ma più a monte, per stabilire se il rifiuto rientra tra quelli con voce a specchio oppure no, devo necessariamente fare un’analisi? Se, in base alle informazioni in mio possesso, ritengo che il rifiuto sia non pericoloso e non voce a specchio (es. 150102) può essere sufficiente un’autocertificazione con cui il produttore dichiara che il rifiuto è non pericoloso in base al ciclo produttivo?
Il deposito temporaneo per l’articolo 183, lettera bb), punto 3 del Dlgs 152/2006 deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Ma quali sono “le relative norme tecniche”? Le indicazioni riportate nella delibera comitato interministeriale del 1984 sono usulamente applicate anche ai depositi temporanei, è però lecita questa applicazione anche per i depositi temporanei?
Il deposito temporaneo non deve essere autorizzato, quindi non ha prescrizioni specifiche dettate dalle Autorità competenti che possono far riferimento alla delibera come capita usualmente per gli stoccaggi. Le uniche disposizioni che deve seguire sono quindi quelle riportate nella normativa sulle sostanze pericolose?
Inoltre nel caso degli gli oli usati, visto che gli oli vergini non sono pericolosi ed è solo l’utilizzo di quelli usati che rende il rifiuto pericoloso, quali disposizioni si devono seguire per i depositi di tali rifiuti (tenuto conto tra l’altro che il Dm 392/1996 non è più vigente)?
Come deve essere effettuato il trasporto delle batterie al piombo, Cer 160601 e Cer 200133, dal produttore al punto di stoccaggio? Il trasporto segue la normativa Adr? Esiste l’esenzione per il trasporto di questi rifiuti? E nel caso di risposta positiva quali sono le condizioni? Qual è la categoria di iscrizione all’Albo trasportatori e quali sono le caratteristiche che è necessario avere per lo stoccaggio?
Impianto di stoccaggio autorizzato in procedura ordinaria all’esercizio delle operazioni di smaltimento D15 e D13 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Risulta che fino all’entrata in vigore del Dlgs 205/2010 le operazioni di adeguamento volumetrico, tramite trituratore, di uno stesso Cer, sia pericoloso che non pericoloso, rientrassero nell’operazione D15, mentre dal 25 dicembre 2010, leggendo la nota 2 dell’allegato B del 152/2006 queste sembrerebbero rientrare nel D13. Pertanto, si chiede se l’adeguamento volumetrico, tramite triturazione, anche di Cer pericolosi, è soggetto ad autorizzazione, se deve essere annotato sul registro di carico e scarico e se il prodotto deve uscire con un codice 19 o mantenere il codice originario. Si è anche autorizzati al raggruppamento D13, tramite triturazione (miscelazione?) di rifiuti non pericolosi della stessa natura sebbene con Cer differenti e alla miscelazione D13 dei rifiuti speciali liquidi anche pericolosi. La miscelazione dei liquidi è possibile anche tra Cer differenti o è una miscelazione di uno stesso codice proveniente da più produttori?