Deposito temporaneo, le norme tecniche
Quesito numero 637
Il deposito temporaneo per l’articolo 183, lettera bb), punto 3 del Dlgs 152/2006 deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Ma quali sono “le relative norme tecniche”? Le indicazioni riportate nella delibera comitato interministeriale del 1984 sono usulamente applicate anche ai depositi temporanei, è però lecita questa applicazione anche per i depositi temporanei?
Il deposito temporaneo non deve essere autorizzato, quindi non ha prescrizioni specifiche dettate dalle Autorità competenti che possono far riferimento alla delibera come capita usualmente per gli stoccaggi. Le uniche disposizioni che deve seguire sono quindi quelle riportate nella normativa sulle sostanze pericolose?
Inoltre nel caso degli gli oli usati, visto che gli oli vergini non sono pericolosi ed è solo l’utilizzo di quelli usati che rende il rifiuto pericoloso, quali disposizioni si devono seguire per i depositi di tali rifiuti (tenuto conto tra l’altro che il Dm 392/1996 non è più vigente)?
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