Ammendante compostato verde, non è una biomassa ammessa liberamente per la produzione di energia
Quesito numero 623
Dalle operazioni di lavorazione presso un impianto di recupero (R3) dei rifiuti biodegradabili di cui al punto 16.1 lettere c), h) ed l), allegato 1, Dm 5 febbraio 1998 – regolarmente autorizzato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 – è prodotto in uscita, esclusivamente, ammendante compostato verde conforme alla normativa sui fertilizzanti (voce n. 4 dell’Allegato 2 “Ammendanti”, previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Dlgs 29 aprile 2010, n. 75).
Tale prodotto in uscita, a parte gli usi previsti dal citato Dlgs 75/2010, può essere alternativamente destinato alla vendita come biomassa presso apposite centrali, funzionanti con tale combustibile?
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