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Ammendante compostato verde, non è una biomassa ammessa liberamente per la produzione di energia

Argomenti trattati: Biomasse e biocarburanti

Quesito numero 623

Dalle operazioni di lavorazione presso un impianto di recupero (R3) dei rifiuti biodegradabili di cui al punto 16.1 lettere c), h) ed l), allegato 1, Dm 5 febbraio 1998 – regolarmente autorizzato dalla Provincia ai sensi dell’articolo 216, Dlgs 152/2006 – è prodotto in uscita, esclusivamente, ammendante compostato verde conforme alla normativa sui fertilizzanti (voce n. 4 dell’Allegato 2 “Ammendanti”, previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), Dlgs 29 aprile 2010, n. 75).
Tale prodotto in uscita, a parte gli usi previsti dal citato Dlgs 75/2010, può essere alternativamente destinato alla vendita come biomassa presso apposite centrali, funzionanti con tale combustibile?