Sottoprodotti, i rottami possono essere tali solo se provengono da un impianto produttivo e purché si fornisca apposita prova
Quesito numero 602
Alcune ditte (in particolare metalmeccaniche) producono scarti ferrosi con caratteristiche merceologiche e chimiche conformi alla normativa tecnica di settore prevista per tali materie prime secondarie (Ceca, Uni eccetera). Tali ditte conferiscono quindi gli scarti ferrosi ai commercianti accompagnati da una bolla di trasporto (anziché dal formulario di identificazione rifiuto) citando nella bolla l’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 relativo alla definizione di “sottoprodotto”. Si chiede se dopo l’entrata in vigore del regolamento (Ue) 333/2011 queste ditte potranno continuare a conferire ai commercianti i propri scarti come sottoprodotto, o in alternativa, dovranno ottenere la certificazione prevista del regolamento stesso.
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