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Reflui sversati da automezzi: sono rifiuti allo stato liquido e non acque di scarico

Sentenza 23 settembre 2011, n. 34608

La massima
Betoniere – Scarico di residui di calcestruzzo e acque limacciose – Assenza di condotta – Rifiuti allo stato liquido – Rientrano
Il calcestruzzo e gli altri materiali da costruzione residuati all’interno dei mezzi meccanici utilizzati nel ciclo produttivo ed eliminati tramite lavaggio e immissione in acqua rappresentano rifiuti allo stato liquido.
Pertanto, è legittimo il sequestro preventivo di alcuni mezzi sorpresi a scaricare residui di calcestruzzo e acque limacciose nelle acque di in un torrente. Tale condotta configura una gestione illecita di rifiuti (articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006), e non uno scarico di acque reflue, in virtù dell’assenza della “condotta o sistema stabile di collettamento” presente nella definizione di scarico contenuta nello stesso Dlgs 152/2006. Il sequestro preventivo dei mezzi va mantenuto perché gli automezzi utilizzati per il trasporto illecito di rifiuti sono soggetti a confisca obbligatoria. (A.G.)