Albo: la categoria 2-bis non esclude i rifiuti sanitari
Quesito numero 1112
Un laboratorio esterno fornisce all’infermeria di un’azienda produttiva un servizio di prelievo di sangue ai lavoratori per analisi da effettuare presso la sede del laboratorio stesso.
Nell’ambito di questa prestazione sono prodotti rifiuti anche contaminati da fluidi biologici e tra i quali possono esservi materiali taglienti e pungenti. Il professionista del laboratorio raccoglie i rifiuti da lui prodotti e li trasporta fino alla propria sede in apposito contenitore riportante l’indicazione del rischio biologico.
Nell’ambito di tale operazione di trasporto non risultano prodotti formulari (e/o documenti previsti per il trasporto ADR).
Il professionista non risulta iscritto in cat. 2-bis per il trasporto del rifiuto generato dall’esercizio della propria attività.
Si chiede:
• se il professionista deve iscriversi in cat. 2-bis per il trasporto di detti rifiuti dalla sede dell’azienda fino alla propria sede operativa (e/o in alternativa, fino all’impianto di destino);
• se nella fase di trasporto va utilizzato il formulario;
• quali siano gli obblighi di controllo da parte del committente verso il fornitore di servizi anche alla luce di quanto disposto dalla legge 125/2015.
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