Documento riservato agli abbonati:
Accesso riservato

No all’Iva sulla tariffa rifiuti

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 15 marzo 2016, n. 5078

La massima
Rifiuti – Servizio gestione rifiuti – Tariffa di igiene ambientale, “Tia1” – Articolo 49, Dlgs 22/1997 – Natura tributaria – Sussistenza – Applicabilità dell’Iva – Esclusione – Compatibilità col diritto Ue in materia di Iva – Sussistenza
Niente Iva sulla tariffa di igiene ambientale sul servizio rifiuti (cosiddetta “Tia1”) Le Sezioni Unite civili con sentenza 15 marzo 2016, n. 5078 chiudono la questione statuendo che non si applica l’Iva perché la tariffa di igiene ambientale si caratterizza per l’assenza di volontarietà nel rapporto tra gestore del servizio rifiuti e utente, la totale predeterminazione dei costi da parte del soggetto pubblico e l’assenza del rapporto sinallagmatico (prestazione/controprestazione) a base dell’assoggettamento a Iva.
Tale disciplina è in perfetta sintonia con quanto prevede la direttiva Ue 2006/112/Ce sul campo di applicazione dell’Iva per cui è insussistente il rinvio alla Corte Ue. La decisione delle Sezioni unite della Cassazione si riverbera anche sulla Tari, la nuova tariffa rifiuti vigente dal 1º gennaio 2014 (articolo 668, legge 147/2013), la quale ha natura tributaria e non sconta l’IVA. (F.P.)