Rifiuti n. 240
giugno 2016
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1112 Albo: la categoria 2-bis non esclude i rifiuti sanitari

Un laboratorio esterno fornisce all’infermeria di un’azienda produttiva un servizio di prelievo di sangue ai lavoratori per analisi da effettuare presso la sede del laboratorio stesso.
Nell’ambito di questa prestazione sono prodotti rifiuti anche contaminati da fluidi biologici e tra i quali possono esservi materiali taglienti e pungenti. Il professionista del laboratorio raccoglie i rifiuti da lui prodotti e li trasporta fino alla propria sede in apposito contenitore riportante l’indicazione del rischio biologico.
Nell’ambito di tale operazione di trasporto non risultano prodotti formulari (e/o documenti previsti per il trasporto ADR).
Il professionista non risulta iscritto in cat. 2-bis per il trasporto del rifiuto generato dall’esercizio della propria attività.
Si chiede:
• se il professionista deve iscriversi in cat. 2-bis per il trasporto di detti rifiuti dalla sede dell’azienda fino alla propria sede operativa (e/o in alternativa, fino all’impianto di destino);
• se nella fase di trasporto va utilizzato il formulario;
• quali siano gli obblighi di controllo da parte del committente verso il fornitore di servizi anche alla luce di quanto disposto dalla legge 125/2015.

a cura di Paola Ficco

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1113 Albo: iscrizione necessaria per il camion che trasporta le piccole spazzatrici di urbani verso il destino finale

Le piccole spazzatrici stradali della nostra Società, in servizio presso i Comuni e classificate come “macchine operatrici semoventi”, iscritte all’Albo in Categoria 1 con il Cer 200303, hanno il problema di impiegare moltissimo tempo per conferire presso gli impianti autorizzati i rifiuti raccolti e trasportati anche perché il rifiuto Cer 200303 non può essere conferito, ai sensi del Dm 8 aprile 2008 presso i centri di raccolta comunali.
Pertanto, si pensava di trasferire la spazzatrice, carica dopo aver svolto il servizio di raccolta, con un altro autocarro, opportunamente allestito, verso l’impianto di destino dove la stessa spazzatrice stradale conferirà scaricando il rifiuto.
Tale autocarro, che trasporta un veicolo carico di rifiuti, si ritiene debba essere a sua volta iscritto all’Albo?
In caso di eventuale risposta affermativa, tale autocarro potrebbe essere iscritto a trasportare il CER 200303 pur non essendo tecnicamente in grado di raccogliere questo rifiuto?

a cura di Paola Ficco

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1114 Configurazione di trasporto: senza motrice non è tale

In merito all’interpretazione delle definizioni del dato legislativo vigente previsto al comma 12, dell’articolo 193, del Dlgs 152/2006 che permette “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” senza rientrare nella fattispecie dello stoccaggio, cosa si intende e quale riferimento normativo può essere considerato per definire la condizione di “configurazione di trasporto”? Nello specifico, considerato che il suddetto comma parla di “veicoli” e il Dlgs 285/1992 (codice della strada) all’articolo 47 (“Classificazione dei veicoli”), comma 1, lettera i), include anche i rimorchi; può una cassa mobile contente rifiuti, predisposta come rimorchio (quindi non posizionata “a terra”), ma senza motrice, stazionare ai sensi del citato comma 12 come veicolo in configurazione di trasporto senza essere considerato uno stoccaggio?

a cura di Paola Ficco

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1115 Formulario: va indicato chi consegna materialmente i rifiuti al trasportatore autorizzato

Compilazione del formulario per un soggetto iscritto alla Cciaa codice Ateco 46.77.10, con attività prevalente esercitata di “Commercio all’ingrosso di rottami e sottoprodotti metallici della lavorazione industriale, commercio all’ingrosso di rottami e cascami metallici”, e congiuntamente iscritto alla Categoria 4 dell’Albo nazionale gestori ambientali, con mezzi autorizzati in conto proprio per trasporto rifiuti, solo per il trasporto dei rifiuti oggetto dell’ attività di commercio svolta. Si chiede se risulta corretto quanto segue:
1. il soggetto acquista i rifiuti preventivamente all’avvio del trasporto e indica se stesso come detentore del rifiuti nella prima parte del formulario, specificando il luogo di “prelievo” degli stessi;
2. nella seconda parte del formulario viene classicamente indicato l’impianto di recupero;
3. nella terza parte del formulario viene indicato come trasportatore lo stesso commerciante con le specifiche di iscrizione alla Cat. 4 dell’Albo;
4. nelle annotazioni viene inserito il riferimento al soggetto dal quale sono stati acquistati i rifiuti, l’esenzione dall’iscrizione alla Cat. 8 in quanto commerciate/detentore, e i riferimenti alla Licenza in conto proprio del mezzo di trasporto utilizzato.

a cura di Paola Ficco

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1116 Intermediari: al registro va allegata la fotocopia del formulario

In merito all’obbligo di tenuta dei registri da parte degli intermediari, unitamente alla “copia” dei relativi formulari, non ci risulta chiaro se sia possibile tenere un archivio documentale degli stessi in formato elettronico, evitando le copie cartacee. Il Registro/Modello B, inoltre, non prevede l’indicazione di un numero progressivo delle registrazioni (con relativa segnalazione sul formulario di competenza), ma la legge impone che questo sia sempre indicato (parlando di registri Iva e degli altri modelli): è corretto ometterlo o bisogna indicarlo anche se manca lo spazio sul registro? In ultimo, sempre parlando di intermediari, i formulari devono avere un ordine specifico di archiviazione (es. giorno e ora al completamento dello scarico del rifiuto presso l’impianto o alla chiusura del Sistri) o è sufficiente registrare raggruppando i formulari per data? Purtroppo non riusciamo ad avere alcun riscontro chiaro dalla legge.

a cura di Paola Ficco

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1117 Messa in riserva: non vi recapitano rifiuti con lo stesso Cer provenienti da R12

Un impianto di compostaggio autorizzato per le operazioni R3, R12 ed R13 riceve la frazione ligneo cellulosica (Cer 200201) in R13 ed effettua, dopo la messa in riserva, la triturazione (R12) con successivo ricarico senza cambio del Cer in R13 in attesa dell’avvio all’operazione finale R3.
Di fatto la frazione ligneo cellulosica triturata giace sul piazzale dedicato in attesa del trasferimento ad altra area dedicata alla miscelazione con la frazione organica da raccolta differenziata (Cer 200108) con conseguente avvio alla fase aerobica, concretizzandosi l’operazione finale R3.
Questo per non perdere l’identità del rifiuto e per mantenere il concetto di giacenza che si annullerebbe facendo succedere all’R12 una causale diversa dall’R13. Si richiede se codesta procedura è corretta soprattutto rispetto al fatto che non viene cambiato il codice Cer del rifiuto dopo il trattamento di triturazione e rispetto al fatto che viene fatto succedere all’R12 nuovamente un R13. Si richiede inoltre se il quantitativo di rifiuto messo in riserva dopo la triturazione (R12) partecipi al raggiungimento del limite giornaliero massimo autorizzato per l’R13 visto che lo stesso verrebbe conteggiato per la seconda volta.

a cura di Paola Ficco

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1118 Registro: non è previsto per il commerciante di materiali edili

Un’azienda che commercia materiale edile ha 10 unità locali.
In alcune sedi, l’azienda effettua lavorazioni artigianali in altre effettua la sola attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio.
L’azienda è obbligata alla tenuta dei registri di carico e scarico anche per le unità locali dove effettua il solo commercio?

a cura di Paola Ficco

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1119 Rottami: cambio Cer solo se l’R4 modifica o trasforma i metalli

Dalla lavorazione del ferro in entrata (CER 170405) i rottami che non vengono lavorati (che non vengono trasformati in End Of Waste) possono essere conferiti con il Cer 19?
Esempio: ingresso 1000 Kg CER 17.04.05 in R13; lavorazione in R4; creazione di 100 Kg di EoW e creazione di 900 Kg di rifiuto con il codice 19.

a cura di Paola Ficco

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1120 Registro: se si effettua trasporto occorre indicare l’attività oppure tenerne uno apposito separato da quello della produzione

Abbiamo una sede legale e una sede secondaria configurata come ufficio amministrativo. L’attività prevalente è la bonifica di manufatti contenenti amianto. Ci occupiamo anche di trasporto per conto terzi che effettuiamo figurando nel formulario come trasportatori e a secondo del caso anche come intermediari.
Le suddette attività e i relativi formulari vengono caricati e scaricati in un unico registro di carico e scarico produttore mentre per l’intermediazione facciamo uno apposito.
Stiamo procedendo in modo corretto?

a cura di Paola Ficco

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