Configurazione di trasporto: senza motrice non è tale
Quesito numero 1114
In merito all’interpretazione delle definizioni del dato legislativo vigente previsto al comma 12, dell’articolo 193, del Dlgs 152/2006 che permette “gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto” senza rientrare nella fattispecie dello stoccaggio, cosa si intende e quale riferimento normativo può essere considerato per definire la condizione di “configurazione di trasporto”? Nello specifico, considerato che il suddetto comma parla di “veicoli” e il Dlgs 285/1992 (codice della strada) all’articolo 47 (“Classificazione dei veicoli”), comma 1, lettera i), include anche i rimorchi; può una cassa mobile contente rifiuti, predisposta come rimorchio (quindi non posizionata “a terra”), ma senza motrice, stazionare ai sensi del citato comma 12 come veicolo in configurazione di trasporto senza essere considerato uno stoccaggio?
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