Attestazione di avvenuto smaltimento: la rilascia l’impianto “intermedio”
Quesito numero 1469
Società che effettua prevalentemente operazioni di stoccaggio, cernita, miscelazione e ricondizionamento (D13, D14, D15) e che, circa l’attestazione di avvenuto smaltimento di cui all’articolo 188, comma 5, Dlgs 152/2006 chiede: l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto di stoccaggio intermedio o da quello di smaltimento finale?
A causa della mancanza di impianti di smaltimento rifiuti in Italia, in riferimento a molte tipologie di rifiuti (es. batterie, imballaggi, vernici, oli ecc) gli impianti di stoccaggio sono costretti, in deroga a quanto previsto dal Dlgs 152/2006, a conferire i rifiuti a successivi impianti di stoccaggio preliminare. Nelle Autorizzazioni degli impianti viene infatti inserita la deroga autorizzativa per cui, per ragioni relative a quantitativi minimi o impossibilità oggettive giustificabili, sono consentite ulteriori operazioni di stoccaggio intermedio. In tal caso come va gestita l’attestazione di avvenuto smaltimento?
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