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Formulario: il produttore (salvo concorso) non risponde dell’omessa compilazione del destinatario

Argomenti trattati: Tracciabilità
Ordinanza 15 dicembre 2020, n. 28569

La massima
L’omessa o incompleta compilazione dei formulari rifiuti nelle caselle di competenza del destinatario non dà luogo a responsabilità del produttore dei rifiuti, salvo suo specifico concorso.
Ai sensi degli articoli 139 e 258, Dlgs 152/2006, la Corte di Cassazione conferma che il produttore dei rifiuti è responsabile per la compilazione del formulario rifiuti solo ed esclusivamente per le caselle che specificatamente gli competono; viceversa, è da escludersi qualsiasi responsabilità a suo carico per la omessa o incompleta compilazione delle caselle del Fir che sono da riempirsi ad opera del destinatario dei rifiuti. È fatta salva solo la responsabilità in caso di concorso accertato. (C.K.)