Speciale veicoli fuori uso - Rifiuti n. 291
febbraio 2021
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1469 Attestazione di avvenuto smaltimento: la rilascia l’impianto “intermedio”

Società che effettua prevalentemente operazioni di stoccaggio, cernita, miscelazione e ricondizionamento (D13, D14, D15) e che, circa l’attestazione di avvenuto smaltimento di cui all’articolo 188, comma 5, Dlgs 152/2006 chiede: l’attestazione deve essere rilasciata dall’impianto di stoccaggio intermedio o da quello di smaltimento finale?
A causa della mancanza di impianti di smaltimento rifiuti in Italia, in riferimento a molte tipologie di rifiuti (es. batterie, imballaggi, vernici, oli ecc) gli impianti di stoccaggio sono costretti, in deroga a quanto previsto dal Dlgs 152/2006, a conferire i rifiuti a successivi impianti di stoccaggio preliminare. Nelle Autorizzazioni degli impianti viene infatti inserita la deroga autorizzativa per cui, per ragioni relative a quantitativi minimi o impossibilità oggettive giustificabili, sono consentite ulteriori operazioni di stoccaggio intermedio. In tal caso come va gestita l’attestazione di avvenuto smaltimento?

a cura di Paola Ficco

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1470 Registro: escluso dal 26 settembre 2020 (anche) per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con non più di dieci dipendenti

L’articolo 190, comma 5, Dlgs 152/2006 come corretto dal Dlgs 116/2020 esonera dall’obbligo di tenuta del registro, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti. Quindi, tantissime piccole aziende, che già sono esenti dal Mud, non dovranno più compilare neanche il registro rifiuti. Si chiede se l’esclusione è già entrata in vigore o andrà confermata.

a cura di Paola Ficco

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1471 Stazionamenti e soste tecniche per il trasbordo: per fruire del “favor” non possono essere programmati

In riferimento all’articolo 193, comma 15, Dlgs 152/2006 si chiede conferma del fatto che ora sia possibile effettuare le seguenti operazioni relative ai rifiuti:
• semplice scarramento / incarramento scarrabile pieno monoproduduttore
1. incarramento scarrabile con rifiuti presso cliente ed inizio trasporto
2. scarramento dello scarrabile in un’area privata es. fine ore autista, piuttosto che per andare a recuperare un altro carico per completare motrice/rimorchio
3. incarramento entro 72 ore per concludere il trasporto dei rifiuti in esso contenuti.
• scarramento scarrabile semivuoto ed integrazione con rifiuti di altri produttori
1. incarramento scarrabile con rifiuti presso cliente e non completamente pieno ed inizio trasporto
2. scarramento dello scarrabile con volume ancora disponibile in un’area privata
3. raccolta di rifiuti da altro cliente con mezzi più piccoli, trasporto e trasbordo nello scarrabile, mantenendo separati e identificabili i rifiuti dei produttori successivi al primo (es. big-bags)
5. incarramento entro le 72 ore dall’operazione di cui al punto 2, dello scarrabile pieno e trasporto al destinatario.
• scarramento scarrabile vuoto e riempimento con rifiuti di più produttori:
1. incarramento scarrabile con rifiuti presso cliente e non completamente pieno e inizio trasporto
1. scarramento di uno scarrabile vuoto in area privata
2. raccolta di rifiuti con mezzi più piccoli, trasporto e trasbordo nello scarrabile, avendo cura di mantenere separati ed identificabili i rifiuti (es. big-bags)
3. raccolta di rifiuti da altri clienti con mezzi più piccoli, trasporto e trasbordo nello scarrabile, mantenendo separati ed identificabili i rifiuti dei produttori successivi al primo (es: big-bags)
5. incarramento entro le 72 ore dall’operazione di cui al punto 2, dello scarrabile pieno e trasporto al destinatario.

a cura di Paola Ficco

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1472 Abbandono tra potere del Sindaco e sanzioni Aia

Un allevamento AIA è denunciato ai sensi dell’articolo 192 del “Codice ambientale” per aver sversato liquami sul terreno ed è sanzionato ai sensi dell’articolo 256, comma 1, lettera a).
Chi deve intervenire per far ripristinare? Il Sindaco, come previsto all’articolo 192, o l’Autorità competente in materia di AIA essendo un impianto AIA, oppure entrambi?
L’Autorità competente in materia di AIA dovrà fare comunque la diffida ai sensi dell’articolo 29-decies, comma 9, Dlgs 152/2006 non essendo stata rispettata la gestione degli effluenti autorizzata in AIA. La sanzione prevista dall’articolo 29-quattuordecies, comma 2, non va applicata essendo stato il gestore già sanzionato ai sensi dell’articolo 256?

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