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I reati in materia di discariche dopo il recepimento delle direttive sull’Economia circolare

Il recepimento delle direttive sull’Economia circolare non ha toccato i due reati posti storicamente a presidio della legalità in materia di discariche: quello di realizzazione e gestione di discarica in assenza di autorizzazione (articolo 256, comma 3, Codice ambientale) e quello di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione (comma 4), replicati, per quanto riguarda l’autorizzazione integrata ambientale, dall’articolo 29-quattuordecies, rispettivamente ai commi 1 e 3). La disciplina del Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36, profondamente rivisitata dal Dlgs 121/2020, oltre a prevedere all’articolo 16 specifici illeciti, influisce sulla operatività di tali due reati sia per quanto attiene alla definizione di discarica (tema esaminato diffusamente dalla giurisprudenza, ma non oggetto del presente intervento) e, quindi, alla configurazione stessa del reato, sia per quanto concerne la natura dei reati.