Sottoprodotti: non derivano da un impianto di recupero di rifiuti
Quesito numero 1425
Azienda in possesso di Aia per “l’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento di conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi”. Categorie Ippc: 5.1 e 5.3. Operazioni autorizzate R13 e R5. Fra le espresse prescrizioni dell’AIA una recita: “I prodotti che non dovessero possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (Cnr, Uni, Astm, etc.), continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti…”.
Si chiede di sapere se l’attività di trattamento e recupero di rifiuti, svolta all’interno del relativo contesto normativo possa essere qualificata come “processo di produzione” per come inteso dal Dlgs 152/2006, articolo 184-bis, comma 1, lettera a) sui sottoprodotti.
Inoltre, se da un impianto di trattamento di rifiuti, ancorché sia finalizzato al recupero dei rifiuti medesimi per la produzione di manufatti e materiali per l’edilizia, possono derivare sottoprodotti, per come definiti all’articolo 184-bis cit. Richiamata anche la prescrizione evidenziata, se gli scarti dei manufatti ed i residui ottenuti dal processo di recupero dei rifiuti possono essere qualificati come sottoprodotto ed avviati, come tali, al recupero morfologico di una ex cava.
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