La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
L’azienda non effettua attività di raccolta, selezione e smontaggio di Raee ma è autorizzata al trattamento di componenti rimosse da apparecchiature elettriche ed elettroniche (16.02.16) quali schede elettroniche, chip, resistori. Tali componenti rimosse sono conferite tal quali come rifiuti presso l’impianto della scrivente, suddivisi per tipologia, e sono destinati al recupero dei metalli preziosi ivi contenuti. Si chiede di sapere se tali rifiuti sono assimilabili ai Raee in rispetto dell’articolo 4, lettera e), Dlgs 14 marzo 2014 n. 49 e pertanto debbano essere conteggiati nel Mud nell’apposita sezione Raee.
Dalle linee di incenerimento dell’impianto si ottengono sia ceneri leggere, derivanti dall’attività di pulizia e di manutenzione degli impianti di abbattimento, sia ceneri pesanti e scorie derivanti dalla pulizia dei forni di incenerimento; da altre linee di trattamento chimico-fisico si ottengono fanghi. Tutti questi residui sono sottoposti a ulteriori trattamenti nel medesimo impianto. Ulteriore materiale prodotto nel sito sono le spazzature interne derivanti dalla pulizia di uffici e dei reparti le quali sono smaltite internamente. Si chiede se tali residui e spazzature debbano essere comunque identificati come rifiuti prodotti e caricati nel registro di carico/scarico oppure se possano essere tracciabili e sottoposti a ulteriori trattamenti nel medesimo sito di produzione senza sottostare alla regolamentazione dei rifiuti. Qualora fossero identificati come rifiuto, dovrebbero essere ubicati nelle aree di deposito preliminare o temporaneo essendo poi destinati a ulteriori trattamenti in loco?
Si chiede se un’Azienda che si occupa della raccolta rifiuti urbani, operante presso un’Unione di Comuni, possa raccogliere e trasportare cumulativamente i rifiuti prodotti dai diversi comuni facenti capo all’Unione, effettuando delle pesate intermedie al termine della raccolta di ciascun Comune. In tale fattispecie si può effettuare un unico trasporto con un formulario per ciascun Comune (Produttore: Unione di Comuni – Annotazioni: denominazione Comune), riportante il peso rilevato per ogni Comune?
Azienda in possesso di Aia per “l’esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, frantumazione di materiali lapidei, confezionamento di conglomerati cementizi, misti cementati e calcestruzzi”. Categorie Ippc: 5.1 e 5.3. Operazioni autorizzate R13 e R5. Fra le espresse prescrizioni dell’AIA una recita: “I prodotti che non dovessero possedere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (Cnr, Uni, Astm, etc.), continuano pienamente a rientrare nel campo di applicazione della vigente disciplina sui rifiuti…”.
Si chiede di sapere se l’attività di trattamento e recupero di rifiuti, svolta all’interno del relativo contesto normativo possa essere qualificata come “processo di produzione” per come inteso dal Dlgs 152/2006, articolo 184-bis, comma 1, lettera a) sui sottoprodotti.
Inoltre, se da un impianto di trattamento di rifiuti, ancorché sia finalizzato al recupero dei rifiuti medesimi per la produzione di manufatti e materiali per l’edilizia, possono derivare sottoprodotti, per come definiti all’articolo 184-bis cit. Richiamata anche la prescrizione evidenziata, se gli scarti dei manufatti ed i residui ottenuti dal processo di recupero dei rifiuti possono essere qualificati come sottoprodotto ed avviati, come tali, al recupero morfologico di una ex cava.
L’affidatario dei servizi di igiene urbana che, ai sensi del contratto di appalto stipulato con l’Amministrazione comunale è altresì gestore del centro di raccolta comunale, può utilizzare il suddetto sito per effettuare le operazioni di trasbordo dai mezzi satellite al mezzo pesante che verrà poi impiegato per il trasporto negli opportuni impianti (rifiuti indifferenziati o, meglio, “secco residuo”).
Si ritiene che questo non sarebbe contrario alle disposizioni di cui al Dm 8 aprile 2008 sui centri di raccolta, giacché non verrebbe effettuata alcuna attività di raccolta dei rifiuti ma solo di travaso senza che gli stessi tocchino terra, consentita dall’articolo 193, comma 11 del Dlgs 152/2006 e, non essendo previsto espressamente un divieto in tal senso dal citato Dm 8 aprile 2008. Inoltre, si ritiene che tale modalità operativa sia attuativa dei principi di precauzione e prevenzione nei confronti dell’ambiente, visto che essa non verrebbe effettuata su strada ma all’interno di un’area recintata e pavimentata in modo tale da evitare che gli agenti atmosferici, quali pioggia, vento, possano interferire con le operazioni di trasbordo, compromettendo il sito in cui vengono effettuate.
Si specifica, altresì, che il trasbordo avverrebbe tra il piccolo mezzo satellite ed il cassone scarrabile, il che richiederebbe che quest’ultimo sia posto su un piano sopraelevato rispetto al secondo; conformazione, questa, presente nel centro di raccolta ma difficile da individuare al di fuori dello stesso.