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Formulario: la versione vigente del “Codice ambientale” non chiarisce l’occasionalità e la saltuarietà del trasporto

Argomenti trattati: Tracciabilità

Quesito numero 1421

L’articolo 193, comma 5, Dlgs 152/2006 esclude dall’obbligo di compilazione del formulario, il trasporto dei rifiuti urbani prodotti effettuato dal produttore degli stessi, nel caso in cui il trasporto sia effettuato in conto proprio verso i centri di raccolta comunale di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm).
Dalla lettura del comma 2 dell’articolo 184 lettera b), sono rifiuti urbani, i rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati agli urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g).
Alla luce della lettura coordinata dei due articoli, si ritiene che il trasporto dei propri rifiuti assimilati agli urbani verso il centro di raccolta necessiti della sola iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per la categoria 2-bis e non del formulario. È corretto?

risponde Paola Ficco