Il delitto di inquinamento ambientale non viola il principio di legalità
La massima
La “compromissione” e il “deterioramento” consistono in un’alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema, caratterizzata, nel caso della “compromissione”, da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell’ecosistema medesimi e che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare; nel caso del “deterioramento”, da una condizione di squilibrio “strutturale”, connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi e che consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile, il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole.
La fattispecie in esame non confligge con l’articolo 25, comma 2, Cost., in quanto le espressioni impiegate dal legislatore appaiono sufficientemente univoche nella descrizione del fatto vietato, che, essendo modellato come reato di evento a forma libera, si incentra sulla causazione di una “compromissione” o di un “deterioramento”: locuzioni che rimandano a un fatto di danneggiamento in relazione alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha fornito un’interpretazione uniforme e costante. Ciò consente di ritenere rispettato il vincolo imposto dall’articolo 25, comma 2, Cost. nella descrizione dell’illecito penale. (E.N.)
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