La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Un Centro Integrato è così definito: “Centro finalizzato all’attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l’ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti”. Il centro è dotato di un sistema di pesatura certificato
Si chiede se i formulari per i rifiuti in partenza dal centro integrato e destinati agli impianti di recupero/smaltimento devono essere compilati senza la spunta “peso da verificare a destino” anche se l’informazione che si ha con certezza è solamente il peso lordo.
Il calcolo del netto tramite differenza della tara è infatti soggetto ad ampio margine di errore, quindi il peso conferito avrà sempre un certo discostamento (non sempre irrilevante) rispetto a quanto compilato dall’autista in partenza.
Si chiede quindi se forse in questo caso non sarebbe più corretto scegliere di indicare la spunta “da verificare a destino” nonostante quanto previsto dalla Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 per gli impianti dotati di pesa certificata.
In una richiesta di Aua, che include procedura semplificata rifiuti di cui agli articoli 214-216, Dlgs 152/2006, autorizzazione alle emissioni di cui all’articolo 269 del medesimo decreto e autorizzazione allo scarico, la ditta richiede il recupero per la tipologia di cui al punto 13.4, abrasivo granulato Codice Cer [100602], allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998.
L’allegato 4, suballegato 1 del medesimo Dm 5 febbraio 1998 contempla la tipologia 13.4 solo per la messa in riserva e non per il recupero.
Si chiede il Vostro parere in merito al quantitativo da autorizzare per tale tipologia di rifiuto.
Cessione rifiuti non pericolosi tra più impianti autorizzati in semplificata e R13. L’azienda A cede un rifiuto in R13 ad un centro di raccolta B che si occupa della messa in riserva, quest’ultimo lo cede a sua volta a un impianto C in R13 che si occupa di lavorare il rifiuto. A sua volta C lo cede sempre in R13 ad un altro impianto D che si occupa dello smaltimento finale in R4.
Tutti questi passaggi sono possibili oppure c’è un limite alla cessione di rifiuti in R13 tra diversi impianti?
Nelle operazioni di R13 su taniche pericolose è prevista la riduzione volumetrica? Es. arrivano taniche in plastica rivestite da griglie in ferro, è possibile dividere il ferro dalle taniche? E poi schiacciare le taniche? In autorizzazione, su questi tipi di rifiuto, abbiamo solo l’R13.
In questi giorni oltre alle strutture sanitarie ed ospedaliere anche mense, strutture ricettive ed imprese di pulizie oltre che aziende produttive stanno utilizzando una grande quantità di DPI: mascherine, guanti e camici.
Si chiede quale debba essere la corretta attribuzione del codice EER ai DPI prodotti da aziende dei più disparati settori e non del settore sanitario.
In condizioni normali avrei serenamente attribuito a questi rifiuti un codice EER 150203 ma, in questo particolare contesto, ho il dubbio se attribuire un pericoloso e, se pericoloso deve essere, se rimanere nella famiglia dei 15 (150202) o addirittura cercare, nonostante l'ambito produttivo non sia corretto, tra i 18 (180103).
Nel caso in cui, in una caratterizzazione di base di un rifiuto solido speciale non pericoloso, il produttore escluda, in base al processo produttivo dello stesso, la presenza di Pop al suo interno, il chimico, al fine di una corretta caratterizzazione rifiuto è tenuto a ricercare tali sostanze ai sensi dei Regolamento Ue 2019/1021_ 2019/636?