Sfalci e potature: sono rifiuti se non riutilizzati per agricoltura e silvicoltura
La massima
Rifiuti – Rifiuti urbani – Materiale vegetale – “Sfalci e potature” – Esclusione dal regime dei rifiuti – Articolo 185, comma 1, lettera f) Dlgs 152/2006 – Condizioni – Gestione e riutilizzo a servizio dell’agricoltura, silvicoltura o produzione di energia non inquinante – Necessità – Sussistenza – Raccolta e stoccaggio materiale vegetale senza autorizzazione – Configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti – Articolo 256, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Deposito incontrollato di materiale vegetale – Responsabilità – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Sussistenza
Gli sfalci e potature, che non costituiscono rifiuto, sono solo quelli derivanti da buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo cessione a terzi e sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l’ambiente o mettano in pericolo la salute umana. Dalla formulazione della norma si ricava quindi la regola di giudizio che “gli sfalci e potature” sono comunque dei rifiuti per i quali vale la deroga stabilita nell’articolo 185 Dlgs 152/2006. (C.K.)
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