End of Waste: quali soluzioni dopo il “no” della Corte di Giustizia alle autorizzazioni “caso per caso”?
La recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 28 marzo 2019, dopo il Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, ripropone con forza il caso dell’End of Waste concesso “caso per caso” dalle autorità competenti. La risposta della Corte alla questione pregiudiziale dei Giudici lituani non ammette repliche: in difetto di criteri europei o nazionali, l’autorità competente non può autorizzare l’End of Waste. La sentenza pone alcuni interrogativi, primo fra tutti quello relativo alle sue ricadute sul versante interno. Inoltre, poiché pronunciata in base alla precedente versione dell’articolo 6, comma 4, direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, si tratta di capire se conserva la sua efficacia anche alla luce della nuova formulazione di tale disposizione.
L’intervento si interroga anche in ordine alla praticabilità di autorizzazioni caso per caso alla luce dell’articolo 117 Cost. e alla necessità di garantire norme uniformi sul territorio nazionale per garantire “il rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato” richiesto dalla Corte costituzionale.
La preclusione per autorizzazioni caso per caso in mancanza di criteri europei o nazionali comporta un evidente “vulnus” alla effettiva attuazione dell’economia circolare.
Pertanto, dopo aver analizzato contesto e conseguenze, gli Autori avanzano un’ipotesi di lavoro che valorizza i criteri recati dai decreti sul recupero agevolato affinché, con limitazioni, siano utilizzati anche per il regime ordinario, con facoltà per il Ministero dell’ambiente di integrarli e modificarli estendendoli a nuovi settori, anche adeguando le operazioni di recupero all’evoluzione tecnica e tecnologica dei processi produttivi.
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