La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Gestore di stazioni stradali di rifornimento carburanti ove si svolge unicamente erogazione di carburanti e rabbocco di lubrificante alle vetture, senza vendita di prodotti confezionati al cliente. Per l’olio lubrificante il gestore paga al fornitore in fattura il contributo Conai indicato. Si chiede se si sia obbligati alla iscrizione al Conai anche se si utilizzino i prodotti senza che si creino assolutamente nuovi imballaggi per la rivendita.
La nostra azienda titolare di un impianto di gestione di rifiuti non pericolosi (ad es. carta e cartone, plastica) effettua anche servizi di raccolta presso clienti privati della zona, attraverso attrezzature scarrabili siano esse cassoni compattatori e non.
Al momento dell’effettuazione dei servizi di ritiro, l’autista è obbligato alla compilazione del formulario imputando un peso presunto (da verificare a destino) e dando inizio al trasporto verso l’impianto in cui il rifiuto verrà pesato e certificato il relativo peso a destino sul formulario stesso.
Nella quasi totalità dei casi il produttore non possiede un sistema di pesatura e quindi esisteranno discrepanze tra i due pesi, a nostro avviso limitate solo ed esclusivamente all’accuratezza, all’esperienza e dalla “sensibilità tecnica” dell’autista.
Si chiede se esistano irregolarità nella procedura e nel caso affermativo se la stessa sia passibile di eventuali sanzioni relativamente alla discrepanza dei due pesi?
In caso di errori materiali nella compilazione del formulario le azioni da intraprendere per correggere i dati errati possono essere
• riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta con relativa nota dell’errore di compilazione nell’apposito spazio riservato alle “Annotazioni” senza effettuare cancellazioni, oppure
• utilizzo di lettere firmate per comunicare fra le parti coinvolte i dati errati e le relative correzioni da effettuare; tali lettere vengono allegate al formulario e risultano parte integrante dello stesso?
Un’azienda ha come attività principale la verniciatura in conto terzi. Nel processo produttivo vengono utilizzate vernici liquide a base solvente. Nell’ambito del processo, i solventi sono impiegati nella fase dei cambi colori, per la diluizione delle vernici. In seguito al lavaggio si produce un quantitativo di solvente contaminato da vernici e, per non disfarsi totalmente di questo prodotto, si utilizza un distillatore di solventi che ci permette di recuperare circa l’80% dei solventi contenuti nella miscela. Questo processo di recupero ci permette di soddisfare importanti obiettivi: a livello economico, si abbattono i costi di processo per il riutilizzo dei solventi; a livello ambientale, si riducono i quantitativi di rifiuti prodotti e i quantitativi di nuovo solvente da acquistare (materia prima).
Di fronte a questo scenario si ritiene che l’utilizzo del distillatore sia un’attività di recupero effettuata su propri residui di lavorazione ed effettuata su uno scarto che non ha ancora assunto la natura giuridica di rifiuto e quindi non necessita di alcuna autorizzazione finalizzata a tale recupero. Questa valutazione è corretta? Potrebbe essere altrimenti gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006? Per normale pratica industriale può essere incluso il riscaldamento indiretto effettuato dall’eventuale distillatore?