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Sottoprodotto: è sempre una questione di fatto

Quesito numero 1359

Un’azienda ha come attività principale la verniciatura in conto terzi. Nel processo produttivo vengono utilizzate vernici liquide a base solvente. Nell’ambito del processo, i solventi sono impiegati nella fase dei cambi colori, per la diluizione delle vernici. In seguito al lavaggio si produce un quantitativo di solvente contaminato da vernici e, per non disfarsi totalmente di questo prodotto, si utilizza un distillatore di solventi che ci permette di recuperare circa l’80% dei solventi contenuti nella miscela. Questo processo di recupero ci permette di soddisfare importanti obiettivi: a livello economico, si abbattono i costi di processo per il riutilizzo dei solventi; a livello ambientale, si riducono i quantitativi di rifiuti prodotti e i quantitativi di nuovo solvente da acquistare (materia prima).
Di fronte a questo scenario si ritiene che l’utilizzo del distillatore sia un’attività di recupero effettuata su propri residui di lavorazione ed effettuata su uno scarto che non ha ancora assunto la natura giuridica di rifiuto e quindi non necessita di alcuna autorizzazione finalizzata a tale recupero. Questa valutazione è corretta? Potrebbe essere altrimenti gestito come sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006? Per normale pratica industriale può essere incluso il riscaldamento indiretto effettuato dall’eventuale distillatore?

risponde Paola Ficco