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End of Waste: no al caso per caso senza criteri Ue o nazionali

Sentenza 28 marzo 2019, causa C-60/18

La massima
Direttiva 2008/98/Ce – Criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuti – Assenza di criteri definiti a livello dell’Unione europea – Fissazione con atto giuridico nazionale – Ammessa – Accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’Autorità nazionale competente in difetto dei criteri Ue o nazionali – Non ammesso
In mancanza di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto stabiliti a livello di Unione con riferimento a un determinato tipo di rifiuti, tale cessazione dipende dalla sussistenza, per tale tipo di rifiuti, di criteri di portata generale stabiliti mediante un atto giuridico nazionale.
Così si è espressa la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 28 marzo 2019, chiarendo inoltre il carattere facoltativo dell’azione degli Stati in tal senso (l’articolo 6, comma 4 della direttiva 2008/98/Ue dispone che “gli Stati membri possono decidere”), che pertanto possono rinunciare ad adottare una normativa relativa alla cessazione della qualifica di rifiuti, se tale astensione non costituisce un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/98/Ue, come l’incentivazione ad applicare la gerarchia dei rifiuti e all’utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali e consentire l’attuazione di un’economia circolare.
L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/98, in difetto dei criteri Ue o nazionali, non consente ad un detentore di rifiuti di esigere l’accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte dell’Autorità competente dello Stato membro o da parte di un Giudice di tale Stato membro. (S.F.)