Aia: nessuna duplicazione per l’accumulo temporaneo presso l’impianto di trattamento
Quesito numero 1279
In riferimento alla categoria Ippc 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” non è chiaro se l’accumulo deve essere fatto nello stesso impianto nel quale si fanno anche le attività di trattamento oppure anche in impianto diverso. In questo secondo caso basterebbe pochissimo per essere assoggettati ad Aia: un piccolo capannone di 200 mq che effettua attività di sola messa in riserva batterie esauste (cer 160601*) con un paio di cassoni pieni di tale Cer già rientrerebbe in procedura Aia.
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