Deposito temporaneo: il destino originario dell’area disegna il “collegamento funzionale”
La massima
Rifiuti – Deposito temporaneo – Rifiuti speciali non pericolosi – Condizioni ex articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006 – Luogo di deposito dei rifiuti – Collegamento funzionalmente con luogo di produzione dei rifiuti – Destinazione ab origine allo scopo in ragione dello strumento urbanistico – Necessità
Non si può parlare di deposito temporaneo di rifiuti quando viene a mancare anche una sola delle condizioni richieste dalla normativa nazionale. La Corte di Cassazione con sentenza 30 gennaio 2018, n. 4181 ha ricordato che si è di fronte alla figura di deposito temporaneo quando sono rispettate le condizioni stabilite dall’articolo 183, lettera bb), Dlgs 152/2006.
Tra le condizioni richieste vi è che il luogo per l’accantonamento del materiale di scarto non solo deve essere collegato funzionalmente al luogo di produzione dei rifiuti, ma deve essere destinato ab origine a quello scopo in ragione dello strumento urbanistico, in questo caso non è richiesta alcuna autorizzazione. (C.K.)
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