La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Impianto di recupero dotato di autorizzazione ordinaria, che tra i tanti Cer ha anche la possibilità di ricevere il 200307 “Rifiuti ingombranti”.
Un’azienda in stato di fallimento ha contattato l’impianto per la dismissioni di arredi, sedie, mobili, pouff, scaffalature, ecc classificabili come rifiuti ingombranti. È corretta tale classificazione?
Possiamo procedere al recupero di tali rifiuti oppure è necessario essere in possesso di apposita convenzione con il gestore pubblico della zona dove risiede tale azienda privata?
Tale ragionamento è estendibile a tutti i CER della famiglia 20?
Quando si taglia la pelle, lo scarto di lavorazione viene smaltito come rifiuto (040109 o 040108). È stato avviato un processo di riutilizzo degli scarti operandone una selezione post taglio, attraverso la quale i pezzi che possono essere riusati sono raccolti in appositi sacchi e la restante parte viene smaltita come rifiuti.
I pezzi tagliati riutilizzabili vogliamo donarli ad organizzazione sociali italiane che fanno piccole produzione di pelletteria.
Vogliamo capire se la parte recuperata può essere considerata sottoprodotto o scarto e non ricadere nella norma dei rifiuti, in questo modo possono inviarla alle associazione con un semplice DDT.
Occorre attivare particolare accortezza per evitare che questa attività benefica possa essere interpretata come smaltimento illecito?
Se una ditta chiede di ottenere l’Aua per: autorizzazione agli scarichi; autorizzazione alle emissioni in atmosfera (articoli 269 o 272); nulla osta in materia di impatto acustico; comunicazione per l’esercizio in procedura semplifica di operazioni di recupero rifiuti non pericolosi, non è chiaro se l’impianto debba essere già realizzato al momento dell’invio della richiesta di Aua al Suap competente. Le autorizzazioni sono preventive mentre le comunicazioni sono successive alla realizzazione; quindi come si procede nel caso di richiesta Aua comprendente autorizzazioni e comunicazioni? E nel caso di Aua volontaria comprendente solo comunicazioni è ancora vero che l’impianto deve essere già esistente? E nel caso di Aua comprendente solo autorizzazioni?
In riferimento alla categoria Ippc 5.5 “Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti” non è chiaro se l’accumulo deve essere fatto nello stesso impianto nel quale si fanno anche le attività di trattamento oppure anche in impianto diverso. In questo secondo caso basterebbe pochissimo per essere assoggettati ad Aia: un piccolo capannone di 200 mq che effettua attività di sola messa in riserva batterie esauste (cer 160601*) con un paio di cassoni pieni di tale Cer già rientrerebbe in procedura Aia.
In caso di deposito temporaneo fuori terra di rifiuti liquidi è previsto a livello normativo che i fusti da utilizzare per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi debbano essere dotati di doppia parete oppure di bacino di contenimento? Oppure questa pratica è solo relativa allo stoccaggio di rifiuti liquidi pericolosi? Quali sono i riferimenti normativi in materia?