Chiarimenti dal MinAmbiente su Dm Sottoprodotti
La nota del MinAmbiente del 3 marzo 2017 chiarisce che la previsione di istituire gli elenchi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti, di cui all’articolo 10, Dm 264/2016, non introduce un requisito abilitante per i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti. La finalità degli elenchi è puramente conoscitiva delle generalità degli operatori interessati a cedere o acquistare residui produttivi da impiegare nell’ambito della loro attività, e di facilitazione degli scambi.
La qualifica di un materiale come sottoprodotto, e dunque non rifiuto, pertanto prescinde dalla iscrizione nei suddetti elenchi (dovendosi basare sulla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006). Anzi, la qualificazione o meno di un sottoprodotto non dipende in alcun modo dalla esistenza della documentazione probatoria prevista dall’intero decreto in esame, la cui finalità è quella di indicare “alcune modalità con cui provare” la sussistenza dei requisiti sostanziali di cui al citato articolo 184-bis, senza carattere esclusivo.
La nota esplicativa indica inoltre alle Camere di Commercio le modalità per l’istituzione degli elenchi. (S.F.)
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