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Registro: no alla conservazione nella sede legale se l’autorizzazione la obbliga presso lo stabilimento

Sentenza 24 febbraio 2017, n. 9132

La massima
Rifiuti – Registro di carico e scarico – Tenuta presso luogo diverso dall’impianto di gestione dei rifiuti – Sanzione “diretta” – Articolo 258, comma 2, Dlgs 152/2006 – Non applicabile – Articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 – Inosservanza delle prescrizioni autorizzative – Applicabilità
Anche se l’articolo 190, comma 3, Dlgs 152/2006 stabilisce l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento dei rifiuti, il loro mantenimento in altro luogo (nel caso di specie, presso la sede legale dell’impresa) non è punito “direttamente” dal “Codice ambientale”, che all’articolo 258, comma 2, sanziona amministrativamente “la omessa tenuta dei registri tout court”.
La condotta in questione può costare comunque la condanna per inosservanza delle prescrizioni autorizzative (articolo 256, comma 4), a condizione che l’autorizzazione rilasciata all’impianto prescriva espressamente l’obbligo di mantenere il registro presso lo stabilimento. (A.G.)