Il principio di precauzione nelle attività autorizzate
Il principio di precauzione nella materia ambientale è solo enunciato dall’articolo 3-ter Dlgs 152/2006 e dall’articolo 191, comma 2, Tfue senza precisare se abbia natura immediatamente applicativa e cogente. Si pone allora la questione se anche nelle attività conformi all’autorizzazione costituisca un limite ulteriore aggiuntivo agli standards ed alle prescrizioni amministrative. Il tema viene esaminato con riferimento alla responsabilità sia penale che civile ed in particolare avendo riguardo alla disciplina dell’Aia, per giungere ad una risposta negativa che nega al principio di prevenzione carattere in ogni caso cogente valorizzando l’autorizzazione quale tipico strumento di bilanciamento dei contrapposti interessi dell’ambiente e della produzione.
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