Rifiuti n. 226
marzo 2015
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

953 Sistri, i produttori iniziali obbligati devono iscriversi anche per la fase del trasporto dei propri rifiuti pericolosi

Una ditta iscritta all’Albo gestori ambientali secondo l’articolo 212 comma 8, Dlgs 152/2006 anche per il trasporto di rifiuti pericolosi da essa prodotti è obbligata all’iscrizione al Sistri e alla conseguente installazione delle black box? E nel caso tale attività di trasporto sia legata ad un’attività di manutenzione con trasporto dei rifiuti prodotti dal luogo di produzione alla sede dell’azienda stessa, quali sono gli obblighi di iscrizione al Sistri?

a cura di Daniele Bagon

Leggi la risposta

954 Sistri, nessuna esclusione per il trasportatore dei rifiuti pericolosi in regime ordinario

Una ditta che trasporta rifiuti pericolosi da essa prodotti e iscritta all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006, categoria 5 (trasporto di rifiuti pericolosi) in quanto il trasporto supera i limiti dei 30 kg giorno, ha l’obbligo di iscrizione al Sistri?

a cura di Daniele Bagon

Leggi la risposta

955 Sistri, il contributo non si paga sui mezzi sospesi dall’Albo

Una ditta iscritta all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 5, Dlgs 152/2006, categoria 5, con 10 mezzi, ha l’obbligo di iscrizione al Sistri e di conseguenza l’obbligo di pagamento del contributo per tutti i 10 mezzi? Nel caso in cui siano iscritti al Sistri solo 3 dei 10 mezzi può essere soggetta a sanzioni dal 1° febbraio in qualità di “soggetto obbligato all’iscrizione”?

a cura di Daniele Bagon

Leggi la risposta

956 Sistri, l’annotazione in “altri rifiuti” di quanto ricevuto usando il registro Sistri demolitori/rottamatori sostituisce gli analoghi registri R13 e/o D15

A seguito della risposta al quesito n. 889 (in questa Rivista n. 217 – 05/14) chiediamo perché non si ritiene possibile rinunciare all’iscrizione al Sistri tipologia smaltitori recuperatori sottocategoria impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) qualora l’impresa svolga uno o più delle attività citate sui rifiuti “ricevuti da terzi” e annotati sul registro cronologico selezionando la voce “altri rifiuti”? Non è possibile inserire il rifiuto nella tipologia smaltitorirecuperatori sottocategoria demolitorirottamatori alla voce altri rifiuti come per l’ R13 e D15 e i Raee come da Vostra risposta?

a cura di Daniele Bagon

Leggi la risposta

957 Sistri, la gestione della funzione “rettifica giacenze”

Nell’effettuare, mediante il Sistri, la registrazione di carico rifiuti prodotti, l’utente può scegliere se indicare come causale la procedura ordinaria o, fra le altre, la causale “rettifica giacenze”. Si chiede se tale opzione sottointende la possibilità, da parte del produttore, di modificare la quantità in giacenza dei rifiuti a seguito della verifica a destinazione di peso diverso da quello riportato in giacenza sul registro cronologico. Tale ipotesi pare suggerita anche dalla notifica di assunzione di responsabilità che compare nel sistema nel momento in cui, in fase di registrazione di scarico, viene confermato il peso presunto ma nell’apposita casella il sistema ha già rilevato un diverso peso verificato a destinazione.

a cura di Daniele Bagon

Leggi la risposta

958 Raee, fino al 15 agosto 2018, la disciplina si applica a tutte le categorie di cui all’allegato 1, Dlgs 49/2014

A mente del comma 6, dell’articolo 40, Dlgs 49/2014, si chiede se tutte le tipologie ivi indicate siano da considerarsi a priori come Raee oppure va dato seguito a tale disposizione solo quando sono gestiti Raee, reperiti o ritirati nell’ambito di queste tipologie.
Si chiede inoltre come, per le tipologie 5.7 e 5.8 che individuano gli spezzoni di cavi ricoperti (alluminio o rame), si possa parlare di Raee considerando che i medesimi cavi non rientrano nella definizione di Aee di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a), Dlgs 49/2014. È possibile siano definiti Raee i rifiuti di cui alla tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)?
Con riferimento alle “installazioni fisse di grandi dimensioni” di cui all’articolo 4 comma 1 lettera c), Dlgs 49/2014, si chiede se sussiste l’obbligo di “indicare le misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’allegato V del Dlgs 49/2014”.

Leggi la risposta

959 Classificazione, per i rifiuti non pericolosi assoluti nessun accertamento analitico

Come si può classificare un rifiuto costituito da polvere metallica (Cer 120104) qualora possa contenere “nichel” che ha composti pericolosi?
Di fatto, la norma prevede che un rifiuto codificabile con codice non pericoloso assoluto possa non essere oggetto di ulteriori accertamenti visto che non è previsto il codice specchio. D’altra parte il ciclo produttivo che lo ha generato porta certamente a individuare il codice di cui sopra. Laddove vi fosse il ragionevole dubbio che il rifiuto contiene ossido di nichel quale codice pericoloso utilizzare? Perché la norma non lo contempla? La scelta del codice, laddove vi sia il dubbio che il rifiuto possa contenere composti pericolosi, deve necessariamente tenere conto di codici specchio?

a cura di Claudio Rispoli

Leggi la risposta

960 Classificazione, la disciplina sui rifiuti vede nelle norme europee il riferimento fondamentale

La legge 116/2014 (conversione in legge del Dl competitività) apporta modifiche al Dlgs 152/2006 e, in particolare, l’articolo 13, comma 5, lettera bbis) modifica sostanzialmente l’allegato D, Dlgs 152/2006, introducendo nuove regole per la classificazione dei rifiuti, in vigore dal 18 febbraio 2015. Da quella data, dunque, tale allegato D riporterà indicazioni assolutamente difformi per la classificazione dei rifiuti: nel primo paragrafo si indica la necessità di classificare i rifiuti applicando la normativa delle sostanze pericolose per la valutazione di tutte le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 (quindi anche per H14 - applicando l’approccio Cpl ad esempio secondo il parere Ispra/Iss del 18 marzo 2011), mentre nel secondo paragrafo, comma 5, rimane inalterata la modifica apportata dalla legge 28 marzo 2012 con cui viene introdotto l’approccio Adr per la valutazione della caratteristica H14 e non vengono prese in considerazione le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13. Qual è il corretto approccio da seguire per l’attribuzione della caratteristica H14 dal 18 febbraio 2015?

a cura di Claudio Rispoli

Leggi la risposta