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Raee, fino al 15 agosto 2018, la disciplina si applica a tutte le categorie di cui all’allegato 1, Dlgs 49/2014

Argomenti trattati: Aee e Raee

Quesito numero 958

A mente del comma 6, dell’articolo 40, Dlgs 49/2014, si chiede se tutte le tipologie ivi indicate siano da considerarsi a priori come Raee oppure va dato seguito a tale disposizione solo quando sono gestiti Raee, reperiti o ritirati nell’ambito di queste tipologie.
Si chiede inoltre come, per le tipologie 5.7 e 5.8 che individuano gli spezzoni di cavi ricoperti (alluminio o rame), si possa parlare di Raee considerando che i medesimi cavi non rientrano nella definizione di Aee di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a), Dlgs 49/2014. È possibile siano definiti Raee i rifiuti di cui alla tipologia 6.2 (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche)?
Con riferimento alle “installazioni fisse di grandi dimensioni” di cui all’articolo 4 comma 1 lettera c), Dlgs 49/2014, si chiede se sussiste l’obbligo di “indicare le misure adottate per garantire il trattamento adeguato ai sensi dell’articolo 18, nonché il rispetto delle prescrizioni tecniche stabilite agli allegati VII e VIII e dei requisiti necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all’allegato V del Dlgs 49/2014”.