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Il deposito incontrollato è un reato permanente

Argomenti trattati: Discariche
Sentenza 11 dicembre 2014, n. 51422

La massima
Rifiuti – Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 – Abbandono incontrollato – Volontà esclusivamente dismissiva – Natura istantanea – Deposito incontrollato – Mancato rispetto tempi deposito temporaneo – Natura permanente – Cessazione antigiuridicità – Smaltimento o recupero – Richiesto
Quando il “deposito incontrollato” è legato al mancato rispetto dei tempi del deposito temporaneo (articolo 183, comma 1, lettera b), n. 2 Dlgs 152/2006), non vi possono infatti essere dubbi che questi configuri un reato “permanente”, la cui antigiuridicità cessa solo con lo smaltimento o il recupero dei rifiuti (o il sequestro degli stessi).
Medesimo il principio di diritto espresso nella sentenza 30910/2014, secondo il quale il reato di abbandono (articolo 256, comma 2) connotato da una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti è “istantaneo con effetti eventualmente permanenti”, mentre il deposito incontrollato di rifiuti ha natura “permanente” se l’illecito è comunque prodromico al successivo recupero/smaltimento dei rifiuti.
Nel caso di società poste in liquidazione, la permanenza del reato a carico del titolare termina con la cessazione dalla carica, fatto salvo la prosecuzione “di fatto” della gestione dell’attività. (A.G.)