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Tassa rifiuti: paga anche il garage non usato poiché potenzialmente idoneo a produrre rifiuti (salvo prova contraria)

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 7 gennaio 2015, n. 33

La massima
Rifiuti – Tassa rifiuti – Applicazione – Garage – Presupposto impositivo – Idoneità potenziale del locale a produrre rifiuti – Mancato utilizzo del garage – Rilevanza ai fini dell’esonero – Esclusione
La tassa rifiuti è dovuta anche dal garage, a prescindere che il contribuente lo usi o meno, non spettando al Comune provare che nel locale si producono rifiuti, ma restando onere del contribuente richiedere l’esenzione se ne ricorrono le condizioni.
Ai sensi del Dlgs 507/1993 (ma anche ai sensi della legge 147/2013 che ha istituito la Tari, la attuale tassa rifiuti in vigore da gennaio 2014), il presupposto impositivo del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi anche i garage. L’obbligo di pagamento non è legato all’effettiva produzione di rifiuti o all’effettiva fruizione del servizio ma all’idoneità potenziale del garage a produrre rifiuti.
Se è vero che è il Comune a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, spetta al contribuente provare di avere diritto a ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura un’esenzione dal tributo costituendo questa un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale. (F.P.)