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Tassa rifiuti: lo Stato membro non è obbligato ad esonerare il produttore che autosmaltisce

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 18 dicembre 2014, causa C-551/13

La massima
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2008/98/Ce – Articolo 15 – Gestione dei rifiuti – Possibilità per il produttore di rifiuti di provvedere personalmente al loro trattamento – Legge nazionale di trasposizione adottata, ma non ancora entrata in vigore – Scadenza del termine di trasposizione – Effetto diretto
È da censurare il comportamento dell’Italia che, nel recepire la direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti col Dlgs 205/2010 di modifica del Dlgs 152/2006, ha stabilito che l’efficacia di alcune norme – in particolare il nuovo articolo 188 – decorresse con la piena operatività del Sistri (il sistema di tracciamento telematico rifiuti). Le numerose proroghe del Sistri hanno fatto slittare l’entrata in vigore del recepimento della norma Ue sforando i termini finali di recepimento del diritto Ue.
Del resto, spetta al Giudice nazionale verificare se effettivamente la Tarsu pagata dall’azienda citata in giudizio dal Comune era eccessiva e sproporzionata, posto che la direttiva 2008/98/Ce non obbliga gli Stati a esonerare dalla tassa rifiuti il produttore che effettua l’autosmaltimento, ma richiede semplicemente che il tributo sia proporzionale agli obiettivi della direttiva. (F.P.)