La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Una ditta iscritta all’Albo nazionale gestori ambientali per raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) con mezzi immatricolati per il conto terzi, ritira rifiuti speciali non pericolosi che vengono venduti e trasportati direttamente al destinatario (ditte autorizzate al recupero). È sufficiente l’iscrizione alla categoria 4 dell’Albo?
Se un’azienda effettua regolarmente commercio “Italia su Italia” deve avere sede in Italia; invece, se effettua attività di commercio “Italia su estero” o “estero su Italia” non ha l’obbligo di avere sede in Italia.
Un’azienda estera che ha solamente sede all’estero e che effettua intermediazione/commercio di rifiuti “Estero su Italia” o “Italia su Estero”, deve essere iscritta alla categoria 8 dell’Albo gestori? In caso affermativo come potrebbe farlo, considerato che non è tenuta a avere una sede secondaria in Italia?
Come deve comportarsi il produttore nel caso in cui smarrisca il formulario (prima e quarta copia)? Deve effettuare una denuncia? Ovviamente, il produttore, pur in assenza del documento originale, può procedere con tutti gli altri adempimenti (registro e Mud) in quanto, normalmente, dispone di una copia del formulario fornita dal destinatario (quindi completa del peso verificato a destino).
Dopo il rilascio dell’Aua, un’azienda ha continuato a riportare sui formulari gli estremi della iscrizione nel registro delle imprese per il recupero agevolato e non quelli di tale Aua.
Si chiede di sapere se tale condotta sia sanzionabile riconducendola alla indicazione di dati incompleti o inesatti. In caso positivo si chiede anche quale comportamento adottare nei confronti della clientela.
Si chiede se il concetto più volte espresso in questa Rivista e da alcune sentenze di Cassazione (15165/2003, 40618/2004 e 36963/2005), e cioè il fatto che i rifiuti da manutenzione ed edilizia sono da considerarsi prodotti dall’impresa che esegue i lavori e non dal committente, sia applicabile anche al caso in cui un’azienda della Gdo commissiona ad un’impresa la sostituzione del parco macchine/apparecchiature o attrezzature aziendali. Quindi se è l’azienda che fornisce e installa i nuovi apparati o anche solo quella che li installa a configurarsi quale produttore del rifiuto costituito dalle vecchie macchine che vengono smontate, sia nel caso in cui ciò si inserisca nell’ambito di attività più ampie di ristrutturazione edilizia dei negozi sia nel caso in cui si effettui solo la sostituzione degli apparati. Inoltre, si chiede, se l’azienda fornitrice delle macchine subappalta lo smontaggio ad altra, è quest’ultima produttore del rifiuto?