Registro carico e scarico: l’attività è data dal codice Ateco
Quesito numero 890
L’articolo 190 individua i soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti. In particolare “le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell’articolo 184”.
Si chiede quale sia il criterio oggettivo che da la possibilità di distinguere i rifiuti da lavorazioni industriali rispetto a quelli provenienti da attività di servizi (es. dalla visura camerale di un azienda viene riportato come codice ATECO dell’attività principale un codice proprio di un attività di servizi (trasporto di persone). L’azienda tuttavia effettua anche attività di manutenzione sui mezzi di trasporto. È corretto non utilizzare il registro di carico e scarico per tutti i rifiuti non pericolosi prodotti dagli uffici?
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